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Legislatura 17ª - 10ª Commissione permanente industria senato - Resoconto sommario n. 367 del 17/10/2017 NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 765 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ La 10ª Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto comunitario n. COM (2016) 765 definitivo, sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, preso atto che esso modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia al fine di accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici, mettendo in pratica il principio essenziale dell'Unione dell'energia "l'efficienza energetica al primo posto"; considerato che la proposta si inserisce nell'ambito del Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", volto a perseguire gli obiettivi del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e dello sviluppo di energie rinnovabili, così sostenendo la transizione economica prevista dalla tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 creando crescita, posti di lavoro e opportunità di investimento; considerato inoltre che il miglioramento della prestazione energetica degli edifici europei è un aspetto di fondamentale importanza non solo ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di efficienza energetica ma anche per il conseguimento degli obiettivi a lungo termine della strategia climatica, atteso che si mira, con il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, a ridurre il consumo di energia dell’UE del 5-6 per cento e tagliare le emissioni di CO 2 di quasi il 5 per cento; rilevato in particolare che la proposta in esame mira a mettere in pratica, nell'ambito del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", il principio dell'efficienza energetica al primo posto e ad accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici, considerando l'edilizia un ambito focale della politica energetica dell’UE; considerate le previsioni che gli obiettivi unionali vincolanti in materia di efficienza energetica determineranno vantaggi per l'Unione europea anche in termini di aumento del PIL di circa lo 0,4 per cento e di rafforzamento della competitività delle imprese europee e generazione di attivi occupazionali soprattutto nel settore edile; richiamata altresì l'importanza del profilo dell'efficienza energetica nell'edilizia, in ragione della quale, con il Pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", l'Unione europea ha

Legislatura 17ª - 10ª Commissione permanente industria

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Legislatura 17ª - 10ª Commissione permanente industria senato - Resoconto sommario n. 367 del 17/10/2017

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 765 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La 10ª Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto comunitario n. COM (2016) 765 definitivo, sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà,

preso atto che esso modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia al fine di accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici, mettendo in pratica il principio essenziale dell'Unione dell'energia "l'efficienza energetica al primo posto";

considerato che la proposta si inserisce nell'ambito del Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", volto a perseguire gli obiettivi del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e dello sviluppo di energie rinnovabili, così sostenendo la transizione economica prevista dalla tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 creando crescita, posti di lavoro e opportunità di investimento;

considerato inoltre che il miglioramento della prestazione energetica degli edifici europei è un aspetto di fondamentale importanza non solo ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di efficienza energetica ma anche per il conseguimento degli obiettivi a lungo termine della strategia climatica, atteso che si mira, con il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, a ridurre il consumo di energia dell’UE del 5-6 per cento e tagliare le emissioni di CO2 di quasi il 5 per cento;

rilevato in particolare che la proposta in esame mira a mettere in pratica, nell'ambito del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", il principio dell'efficienza energetica al primo posto e ad accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici, considerando l'edilizia un ambito focale della politica energetica dell’UE;

considerate le previsioni che gli obiettivi unionali vincolanti in materia di efficienza energetica determineranno vantaggi per l'Unione europea anche in termini di aumento del PIL di circa lo 0,4 per cento e di rafforzamento della competitività delle imprese europee e generazione di attivi occupazionali soprattutto nel settore edile;

richiamata altresì l'importanza del profilo dell'efficienza energetica nell'edilizia, in ragione della quale, con il Pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", l'Unione europea ha

varato anche un'iniziativa europea per l'edilizia, composta dall'iniziativa "Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti", basata sul Fondo europeo per gli investimenti strategici e sui fondi strutturali europei, con la quale mira a sbloccare investimenti pubblici e privati su larga scala per un totale di 10 miliardi di euro entro il 2020: tale iniziativa si prefigge, tra l'altro, di facilitare l'aggregazione di progetti di piccole dimensioni in pacchetti capaci di attirare investimenti, incoraggiare gli Stati membri a istituire sportelli unici per gli investimenti a basse emissioni di carbonio, incoraggiare le banche al dettaglio a offrire prodotti per la ristrutturazione di edifici dati in affitto e divulgare le migliori pratiche relative al trattamento fiscale delle ristrutturazione;

tenuto conto che, nell'ambito della proposta in esame, la Commissione specifica, quali vantaggi di un approccio a livello unionale in materia di prestazione energetica degli edifici, la possibilità di creare un mercato interno che sostenga la competitività dell'Unione, anche sfruttando le sinergie tra tali politiche di efficienza energetica e la politica per il clima, nonché l'individuazione di strumenti per aumentare l'efficacia degli investimenti pubblici e privati in materia, anche considerando maggiormente le esigenze degli utenti multinazionali che hanno chiesto metodi di certificazione della prestazione energetica degli edifici più armonizzati e comparabili.

In tale quadro, si condivide la rilevanza riconosciuta, nell'ambito del Pacchetto "Energia pulita" e della proposta in esame, al settore edile e al suo efficientamento energetico, considerato che quasi il 40 per cento del consumo energetico finale (e il 36 per cento delle emissioni di gas serra) deriva attualmente da case, uffici, negozi e altri edifici, e che le stime europee attestano a circa il 75 per cento gli edifici inefficienti, con percentuali assai contenute in termini di ristrutturazione per l'efficientamento. L'assetto attuale rende necessari e centrali, ai fini degli obiettivi di efficienza energetica europei, ulteriori e più strutturali interventi di ammodernamento, tenuto conto che gli edifici nuovi oggi consumano meno della metà rispetto agli edifici costruiti negli anni ottanta e che circa il 35 per cento degli edifici europei ha più di 50 anni; inoltre, la circostanza che il 64 per cento degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente sia costituito da modelli a bassa temperatura poco efficienti e che il 44 per cento delle finestre sia ancora privo dei doppi vetri, impone come non rinviabile un innalzamento dei livelli di prestazione energetica degli edifici.

In relazione alla proposta in esame, si osserva quindi che:

in ordine all'articolo 1, che reca le modifiche da apportare alla direttiva 2010/31/UE, si condivide in particolare l'inserimento dell'articolo 2-bis in materia di "Strategia di ristrutturazione a lungo termine", nel quale è confluito l'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE, volto a prevedere da parte degli Stati membri strategie a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale: gli Stati membri dovranno stabilire una tabella di marcia per raggiungere l'obiettivo di decarbonizzazione degli edifici entro il 2050, prevedendo tappe intermedie precise fissate al 2030, con la presentazione della Strategia di ristrutturazione conformemente ai piani integrati per l'energia e il clima previsti dalla proposta di regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia. Nell'ambito della proposta, si esprime apprezzamento per la possibilità delineata dalla previsione che gli Stati membri potranno aggregare progetti per facilitare gli investimenti, ridurre i rischi delle operazioni di

efficienza energetica per gli investitori e il settore privato e usare fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a fallimenti di mercato.

In tal senso, è estremamente significativo il potenziale del settore dell'edilizia, che produce il 9 per cento del PIL europeo e rappresenta 18 milioni di posti di lavoro diretti, per cui una maggiore efficienza del parco immobiliare permetterebbe a utenti e famiglie di abbandonare la povertà energetica, attualmente stimata interessare 23,3 milioni di famiglie;

nell'ambito della proposta, con riferimento all'aspetto dei punti di ricarica e precablaggio presso gli edifici per la mobilità elettrica, si segnala l'opportunità che siano garantiti a livello di Unione profili di flessibilità con riferimento alle politiche in materia, risultando necessario che gli Stati membri possano calibrare l’applicazione della disposizione in coerenza con lo sviluppo atteso della rete infrastrutturale nazionale, al fine di evitare criticità in tale settore. Va infatti considerato che i requisiti previsti sulle infrastrutture di ricarica e i precablaggi a seguito degli interventi di modifica dell'articolo 8 della direttiva attualmente vigente potrebbero comportare anche esclusivamente degli extracosti per i costruttori e per gli acquirenti, senza paralleli benefici, ove non si consideri il profilo dello sviluppo effettivo della rete infrastrutturale dei territori.

In tal senso, andrebbe rivisto in particolare l'obbligo attualmente previsto dall'articolo 8, par. 2, in materia di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici in edifici non residenziali, tenendo conto sia che l'impatto del vincolo previsto potrebbe risultare non sostenibile da parte delle imprese - soprattutto nelle realtà delle piccole e medie imprese, il cui obbligo non viene mitigato in via effettiva dalla formulazione proposta - sia che esso potrebbe comportare un massiccio e costoso impatto sull'economia esistente delle autorimesse e dei posti auto degli edifici attuali, nei quali l'esiguità di spazio, soprattutto in alcune realtà immobiliari, determinerebbe l'impossibilità di creare ulteriori posti auto senza apportare rilevanti modifiche alla struttura degli edifici.

La rigidità della formulazione proposta potrebbe risultare in contrasto con gli sviluppi futuri della mobilità elettrica e con le nuove sfide tecnologiche: l’elettromobilità è un settore in rapida e continua evoluzione, per cui le attuali tecnologie dell'interfaccia di ricarica, che includono connettori per cavi, potranno in previsione integrarsi con le future tecnologie di interfaccia, come la ricarica senza fili o la sostituzione di batterie.

Si invita quindi a formulare la normativa proposta in linea con lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e per l'effettiva agevolazione della stessa, senza imporre ai soggetti proprietari soluzioni che rischiano di risultare obsolete prima ancora di essere ammortizzate. Appare più opportuno, su tale linea, procedere, da parte dell'autorità pianificatrice, a un'analisi della fornitura pubblica dei punti di ricarica, provvedendo, poi, ove necessari in relazione alle realtà territoriali, a predisporre ulteriori punti di ricarica, con le più opportune politiche sull'installazione di tali punti (nuove costruzioni, ristrutturazioni generali e rifacimenti di aree di parcheggio).

Analogamente, osservazioni critiche devono formularsi con riferimenti all'articolo 8, par. 3, laddove la previsione impositiva di un rinnovo dei posti auto ogniqualvolta un edificio venga sottoposto ad una ristrutturazione importante appare suscettibile di determinare spese accessorie di ingente entità per decine di milioni di cittadini europei, in relazione allo stock immobiliare della proprietà edilizia nell'Unione europea. Appare quindi opportuno limitare l'onere per i proprietari residenziali al precablaggio delle aree di parcheggio nei nuovi edifici al fine di evitare effetti non sostenibili in termini di costi per i

cittadini, emergendo come la relativa valutazione d'impatto appaia sottovalutare il profilo dei costi in materia.

Inoltre, appare opportuno considerare i profili di decorrenza temporale dell'obbligo previsto, seppur dal 2025, in considerazione della non ancora piena diffusione delle auto elettriche, valutando una formulazione della previsione, anziché in termini di obbligo, quale indicazione per ogni Paese, che sia condizionata anche alla concreta diffusione su base territoriale del parco auto elettriche, al fine di garantire la congruità delle politiche rispetto alle condizioni locali.

Si evidenzia che compatibilmente con le possibilità tecnicamente disponibili, occorre incentivare forme di ricarica dei veicoli elettrici attraverso energia da fonte rinnovabile prodotta in sito o in aree limitrofe. In tale ambito, può essere opportuno considerare ai fini della detrazione dal totale di energia consumata - da considerare ai fini della misura del rendimento energetico dell’edificio - l’energia immessa nelle batterie dei veicoli proveniente da fonte rinnovabile, non solo nell’edificio, ma anche in luoghi limitrofi all’edificio stesso, così per effetto valorizzando in modo più pieno fonti di incentivazione all'uso dei veicoli non inquinanti e ad efficienza energetica;

si rilevano talune criticità rispetto a quanto delineato dalla proposta, in ordine ad una valutazione del risparmio energetico conseguito basata sul solo confronto tra gli attestati di prestazione energetica antecedenti e successivi agli interventi di ristrutturazione, poiché in tale ambito possono darsi metodi di calcolo e valutazione alternativi. Inoltre, gli attestati di prestazione energetica si basano sul consumo stimato in condizioni di utilizzo standard e ciò non sembra compatibile con la previsione della proposta secondo cui la banca dati in cui verranno registrati gli attestati dovrà permettere di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati (comma 6-bis dell'articolo 10). Risulta poi opportuno, in merito alla valutazione della prestazione globale dell’edificio quando un sistema tecnico per l’edilizia venga installato, sostituito o migliorato, definire l’obbligo del rifacimento del certificato APE, per i soli casi in cui l’installazione, la sostituzione o il miglioramento dell’impianto sia passibile di mutare sostanzialmente la prestazione energetica dell’edificio, ciò, in considerazione dell’onere connesso a tale certificazione.

Si segnala che appare opportuno estendere la quota del 3 per cento quale superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati da ristrutturare ogni anno a tutti gli immobili della Pubblica Amministrazione, così da ampliare considerevolmente gli impatti in termini di efficientamento energetico.

Al fine di garantire il miglioramento dei risultati di efficienza energetica degli edifici, occorre promuovere strumenti quali i contratti di Rendimento energetico - EPC (Energy performance contract), nonché incentivare l'utilizzo di risorse per misure su interi edifici, anziché sulle sole singole unità abitative, garantendo un quadro regolatorio nel quale il mancato accesso al credito di taluni condomini non pregiudichi la realizzazione della ristrutturazione efficiente nel condominio. Inoltre, in relazione alle modifiche apportate all'articolo 10 della Direttiva vigente, occorre valutare con attenzione il tema del collegamento delle risorse finanziarie ai risparmi energetici calcolati attraverso l’attestato di prestazione energetica (APE). La direttiva 2010/31/UE, nell'imporre agli Stati membri di fissare requisiti minimi di prestazione energetica per gli immobili, rilasciare attestati di prestazione energetica degli edifici e garantire che, entro la fine del 2020, tutte le

costruzioni nuove siano "a energia quasi zero", ha a suo tempo introdotto un sistema di parametri di riferimento, il cui obiettivo consiste non solo nel creare incentivi a rendere più ambiziosi i requisiti di prestazioni energetiche fissati dai codici dell’edilizia nazionali o regionali, ma anche a garantire che tali requisiti siano riesaminati regolarmente. In particolare, attraverso l'introduzione del concetto di livelli ottimali in funzione dei costi, si sono registrati risparmi energetici, e la certificazione energetica degli edifici ha stimolato in tal senso i consumatori ad acquistare o affittare immobili energeticamente più efficienti. Tuttavia, deve tenersi presente come in molti Stati membri i regimi nazionali di certificazione e i sistemi di controllo siano ancora non del tutto idonei al monitoraggio effettivo dei risultati, risultando a tale riguardo prioritaria una profonda revisione dei controlli sugli APE volta a migliorarne qualità e affidabilità.

Ciò appare di particolare rilevanza anche ai fini della effettiva comparabilità delle certificazioni e dei dati in esse contenuti, nell'ambito della banca dati prevista degli attestati di prestazione energetica.

Come evidenziato nel quadro complessivo del Pacchetto, appare centrale, anche in materia di realizzazione di obiettivi ambiziosi per l'innalzamento dei livelli di prestazione energetica degli edifici, curare gli aspetti informativi in tale ambito, con campagne di comunicazione sul consumo di riscaldamento e raffreddamento, promuovendo strumenti più efficaci che incentivino il ricorso a misure di ristrutturazione edilizia efficienti sul piano energetico, con un ruolo attivo dei consumatori per l'efficace adesione al progetto di miglioramento del parco immobiliare europeo. Il coinvolgimento dei cittadini appare in tal senso da valorizzare pienamente, in linea con lo spirito partecipativo del complesso del pacchetto, affinché l'obiettivo unionale di innalzare oltre la soglia del 2 per cento la percentuale di ristrutturazione degli immobili europei si coniughi anche con aspetti qualitativi degli interventi di ristrutturazione edilizia, che garantiscano una crescita consistente della qualità delle prestazioni energetiche degli edifici.

In ordine alle modifiche previste dall'articolo 20, relativo all'informazione, si condivide poi la previsione di snellire le tipologie di dati che gli Stati membri devono fornire ai proprietari o locatari di edifici.

Inoltre, si segnala l'opportunità di incentivare strumenti per il ricorso all'uso efficiente del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, quali strumenti a ridotto impatto ambientale e ad alto risparmio di energia primaria, già considerati ai fini degli obiettivi Europa 2020. In ordine agli impianti di cogenerazione o teleriscaldamento, occorre considerare le realtà territoriali di riferimento: la realizzazione di grandi impianti che producono calore ed energia elettrica per distribuire energia all’area circostante risulta una caratteristica segnatamente delle aree urbane; in un'ottica di efficientamento delle risorse, può risultare tuttavia utile sviluppare ulteriormente nel contesto europeo linee di crescita del ricorso al teleriscaldamento, che individuino le dimensioni efficienti e ottimali per tali impianti, al fine di poter alimentare con tali fonti territori più vasti. Inoltre, posto che la produzione avviene attraverso diverse tipologie di combustibili, occorre sviluppare - oltre ad un uso delle risorse già disponibili sul territorio, come si registra già nelle migliori prassi avviate -, anche una prioritaria attenzione alle fonti a minore impatto sull'ambiente, al fine di ridurre gli sprechi energetici e garantire un elevato livello di tutela ambientale.

Sul piano dell'efficienza in materia edilizia, si deve poi tenere conto che il teleriscaldamento, oltre ai benefici relativi al minor impatto ambientale e al risparmio

energetico generale, offre numerosi vantaggi anche per l’utente finale, in quanto strumento di utilizzo semplice e sicuro che non determina più la necessità di installare presso l’abitazione o il condominio una centrale termica con le connesse infrastrutture di funzionamento - eliminando anche i rischi di esplosione e da fumi, con considerevoli vantaggi anche sul piano dei controlli sulla manutenzione. Gli effetti in termini di economicità per l’utente finale ne evidenziano gli impatti positivi che inducono a ritenere opportuno sostenere a livello unionale lo sviluppo di tale strumento, quale tecnologia che può contribuire - con reti adeguate o adattamenti delle reti per il trasporto del calore anche al trasporto del freddo - a ridurre notevolmente il consumo energetico di energia elettrica. A tal fine, si invita a considerare tale profilo nell'ambito del quadro delle politiche per la prestazione più efficiente degli edifici, in coordinamento con le previsioni in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento anche con riferimento alla proposta sull'energia da fonti rinnovabili, di cui all'atto COM (2016) 767, che, in particolare all’articolo 24 della stessa, dettano un quadro per l'armonizzazione di tale strumento per l’efficientamento energetico, prevedendo specifiche autorità nel settore, e indicando norme sui diritti dei clienti finali, quali la disconnessione o il cambio di fornitore, esercitabili da singoli così come da imprese comuni costituite da clienti o da parti che agiscono per conto dei clienti.

Al riguardo, si sottolinea come l'esigenza di implementare misure per garantire forme di accesso universale a sistemi efficienti sul piano energetico risulti in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel settembre 2015 dalle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016, ove l'obiettivo 7 prevede di garantire a tutti, entro il 2030, l'accesso universale a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni. Tale obiettivo viene infatti articolato nell'Agenda 2030, tra l'altro, in diversi target: aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale; raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica; rafforzare la cooperazione per facilitare l'accesso alla tecnologia e alla ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, all'efficienza energetica e alla tecnologia avanzata e alle infrastrutture tecnologiche più pulite, promuovendo gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per l’energia pulita.

Infine, preso atto che l'articolo 19, come modificato dalla proposta in esame, prevede un riesame delle norme entro il 1° gennaio 2028, si segnalano profili di criticità in relazione alle modifiche apportate all'articolo 23 dall'articolo 1 della proposta in esame e riguardanti l'esercizio di delega alla Commissione europea, cui viene conferito un potere di delega a tempo indeterminato; si evidenzia l'opportunità che tale delega conferita risulti temporalmente determinata, in linea con la previsione dell'articolo 290 del TFUE e tenuto conto dei contenuti dell'Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", firmato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea il 13 aprile 2016, in relazione al profilo delle deleghe di potere legislativo conferite ai sensi dell'articolo 290 del Trattato.

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COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 30.11.2016

COM(2016) 765 final

2016/0381 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 408 final}

{SWD(2016) 409 final}

{SWD(2016) 414 final}

{SWD(2016) 415 final}

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RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

“L’efficienza energetica al primo posto” è un principio essenziale dell’Unione dell’energia,

che la presente proposta mette in pratica.

Un modo per migliorare l’efficienza energetica è sfruttare l’enorme potenziale di risparmio

insito nel settore edilizio: nella misura in cui assorbe il 40% di energia finale è infatti il più

forte consumatore singolo in Europa. Circa il 75% degli edifici sono energeticamente

inefficienti e la percentuale di ristrutturazione del parco immobiliare è modestissima, tra

lo 0,4 e l’1,2% ogni anno, in funzione dello Stato Membro.

Il principale obiettivo della proposta in parola è accelerare la ristrutturazione economicamente

efficiente degli edifici esistenti, un’opzione vincente sotto tutti gli aspetti per l’economia

unionale. In effetti l’edilizia europea è in grado di raccogliere una serie di sfide economiche e

sociali: l’occupazione e la crescita, l’urbanizzazione, la digitalizzazione, i cambiamenti

demografici, insieme alle sfide dell’energia e del clima.

Il settore produce il 9% del PIL europeo e rappresenta 18 milioni di posti di lavoro diretti. I

lavori edili che includono la ristrutturazione e la riqualificazione energetica aggiungono un

valore quasi doppio rispetto alla costruzione ex novo, e le PMI contribuiscono per più

del 70% del valore aggiunto del settore nell’UE1.

In linea con gli obiettivi sopra menzionati, la presente proposta aggiorna la direttiva sulla

prestazione energetica nell’edilizia (“la direttiva2“) nei termini seguenti:

integra le strategie di ristrutturazione degli immobili a lungo termine (articolo 4 della

direttiva sull’efficienza energetica), sostiene la mobilitazione di finanziamenti e offre

una visione chiara del parco immobiliare decarbonizzato entro il 2050;

incoraggia l’uso delle tecnologie informatiche e intelligenti ai fini del funzionamento

efficiente degli immobili; e

snellisce le disposizioni che non hanno dato i risultati attesi.

Nello specifico, introduce sistemi di automazione e controllo in alternativa alle ispezioni

fisiche, incoraggia la diffusione delle infrastrutture necessarie all’elettromobilità (con

particolare riguardo ai grandi immobili commerciali ed esclusi gli edifici pubblici e le PMI) e

introduce un indicatore di intelligenza per valutare la capacità tecnologica dell’edificio di

interagire con gli occupanti e con la rete ai fini di una gestione efficiente. L’aggiornamento

della direttiva rafforzerà altresì i legami tra i finanziamenti pubblici per la ristrutturazione e

gli attestati di prestazione energetica e stimolerà la lotta alla povertà energetica grazie alla

ristrutturazione.

Edifici più efficienti offrono maggiore comfort e benessere agli occupanti e migliorano la

salute riducendo la mortalità e la morbilità dovute ad un clima poco sano negli ambienti

1 Energy Renovation: The Trump Card for the New Start for Europe, 2015, JRC. 2 GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

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interni. Abitazioni adeguatamente riscaldate e ventilate attenuano l’impatto dell’umidità sulla

salute, soprattutto tra i gruppi vulnerabili: bambini, persone anziane, convalescenti.

La prestazione energetica nell’edilizia incide sensibilmente anche sull’accessibilità economica

degli alloggi e sulla povertà energetica. Il risparmio energetico e una maggiore efficienza del

parco immobiliare permetterebbero a diverse famiglie di abbandonare la povertà energetica:

su un totale di 23,3 milioni di famiglie che nell’UE versano in questa condizione (dati

Eurostat), grazie alla presente proposta da 515 000 a 3,2 milioni di esse riuscirebbero a

sottrarvisi.

Per assicurare il massimo impatto alla proposta, l’iniziativa Finanziamenti intelligenti per

edifici intelligenti contribuirà a mobilitare e sbloccare investimenti privati su larga scala.

Basandosi sul piano di investimenti per l’Europa, che include il Fondo europeo per gli

investimenti strategici e i fondi strutturali e di investimento europei, l’iniziativa sosterrà l’uso

efficace dei fondi pubblici e aiuterà promotori e investitori a portare a maturità le idee

vincenti grazie ad una maggiore assistenza allo sviluppo dei progetti e a meccanismi di

aggregazione dei progetti. In ultima analisi, l’iniziativa Finanziamenti intelligenti per edifici

intelligenti contribuirà a instaurare un clima di fiducia per attrarre un maggior numero di

investitori verso il mercato dell’efficienza energetica.

La proposta tiene conto dei risultati del processo di revisione della direttiva basato su

un’ampia consultazione pubblica, studi e riunioni con i portatori d’interessi nonché su una

valutazione generale e una valutazione d’impatto.

Solo gli articoli della direttiva che devono essere aggiornati per tener conto del

calendario 2030 sono inclusi nella presente proposta.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La valutazione preliminare alla presente revisione ha concluso che la direttiva sulla

prestazione energetica nell’edilizia è coerente con altri atti legislativi dell’UE, La proposta è

inoltre in linea con gli altri elementi del pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei” ad

esempio il nuovo regolamento sulla governance e l’aggiornamento della normativa sulle

energie rinnovabili. La direttiva contribuisce direttamente all’obiettivo della proposta di

modifica della direttiva sull’efficienza energetica, ossia aumentare l’efficienza del 30% entro

il 2030, e integra le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare nel quadro sia della

direttiva sull’efficienza energetica, sia della legislazione dell’UE in materia di efficienza

energetica dei prodotti. La normativa sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura

energetica fissa i requisiti di efficienza energetica dei prodotti connessi agli edifici quali le

caldaie, mentre gli Stati membri fissano requisiti minimi di prestazione energetica degli

elementi edilizi installati, post-installati o sostituiti secondo le rispettive norme nazionali. Gli

elementi edilizi sono generalmente costituiti da diversi prodotti: ad esempio, un sistema di

riscaldamento è composto da caldaia, tubazioni, dispositivi di regolazione. Nell’elaborazione

delle misure specifiche di attuazione relative alla progettazione ecocompatibile e/o

all’etichettatura energetica, la coerenza è garantita caso per caso tenendo conto dei requisiti

della direttiva. Per esempio, si è deciso di non stabilire requisiti di progettazione

ecocompatibile per l’isolamento termico, in quanto già disciplinati con il recepimento della

direttiva a livello nazionale.

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2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia poggia sull’articolo 194, paragrafo 2, del

trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che è la base giuridica della politica unionale

di promozione dell’efficienza e del risparmio energetico. Poiché il trattato contiene una base

giuridica specifica per l’energia si ritiene opportuno avvalersene per la presente proposta.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Le ragioni dell’approccio unionale sono numerose.

In primo luogo, il valore aggiunto della prestazione energetica degli edifici a livello dell’UE

risiede principalmente nella creazione di un mercato interno che sostiene la competitività

unionale, sfruttando le sinergie con la politica per il clima, e l’ammodernamento delle

normative nazionali nel settore dell’edilizia in tutta l’UE.

In secondo luogo, il settore finanziario deve poter confrontare le misure di efficienza

energetica in tutta l’UE. Le istituzioni finanziarie sono chiare nell’indicare che occorre

attivarsi a livello unionale e nazionale/locale per aumentare l’efficacia degli investimenti

pubblici e privati e contribuire allo sviluppo di prodotti di finanziamento interessanti per il

mercato.

In terzo luogo, sebbene i paesi abbiano norme edilizie, tipologie di costruzione e condizioni

locali e climatiche diverse, esistono anche utenti multinazionali: i proprietari di catene di

servizi (supermercati, alberghi) hanno chiesto metodi di certificazione della prestazione

energetica degli edifici più armonizzati e comparabili.

Infine, l’intervento dell’UE comporta un ammodernamento delle norme nazionali nel settore

dell’edilizia, che aprirà mercati più ampi ai prodotti innovativi e consentirà di ridurre i costi.

Prima dell’adozione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia del 2002, diversi

Stati membri non disponevano di requisiti di efficienza energetica né di strumenti di

promozione nelle rispettive normative sull’edilizia. In seguito alle direttive del 2002 e

del 2010 tutti gli Stati membri dispongono ora di regolamenti edilizi contenenti requisiti di

efficienza energetica per gli edifici esistenti e per i nuovi. La direttiva sulla prestazione

energetica nell’edilizia del 2010 ha comportato un ammodernamento significativo delle

norme edilizie nazionali attraverso l’introduzione del concetto di livelli ottimali in funzione

dei costi, cui ha fatto seguito l’adozione di requisiti di energia quasi zero.

Le modifiche proposte rispettano il principio di sussidiarietà e gli Stati membri manterranno

la stessa flessibilità di oggi per poter per poter tener conto delle situazioni nazionali e delle

condizioni locali (tipologia degli immobili, clima, costi di tecnologie rinnovabili e

accessibilità comparabili, combinazione ottimale con le misure sul versante della domanda,

densità edilizia, ecc.).

• Proporzionalità

Nel rispetto del principio di proporzionalità, le modifiche proposte si limitano a quanto è

necessario per conseguire gli obiettivi stabiliti.

L’UE si è mossa con prudenza nelle politiche sull’efficienza energetica, limitando l’intervento

ai settori in cui sono necessarie per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica. Questo

punto è trattato nella sezione 3 della valutazione d’impatto. La portata delle modifiche è

limitata agli aspetti che richiedono un’azione dell’UE.

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• Scelta dell’atto giuridico

La direttiva è lo strumento appropriato in quanto assicura la conformità degli Stati membri

lasciando loro il margine di manovra necessario per tener conto delle diverse specificità

nazionali e regionali; un regolamento non consentirebbe questa flessibilità. Durante la

consultazione vari Stati membri e portatori d’interessi hanno sottolineato ampiamente che la

combinazione di obbligatorietà e flessibilità è la migliore e lo strumento giusto per le politiche

in questo settore.

Inoltre, poiché la presente proposta modifica una direttiva vigente, una direttiva di modifica è

l’unico strumento appropriato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI

DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

• Valutazioni ex post della legislazione vigente

Dalla valutazione emerge che la direttiva è efficace e corrisponde agli obiettivi generali e

specifici. Sul versante dell’attuazione, i risultati ad oggi sono buoni anche sugli altri quattro

criteri analizzati: efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto unionale.

La valutazione ha permesso di identificare i seguenti risultati e insegnamenti essenziali per

quanto riguarda l’attuazione e la possibilità di migliorare il funzionamento di talune

disposizioni e di sfruttare il progresso tecnologico per accelerare la decarbonizzazione degli

edifici.

Risultati principali

Nel 2014 è risultato un risparmio supplementare di energia finale di circa 48,9 Mtep rispetto

ai valori di riferimento 2007 della direttiva, un risparmio soprattutto nell’ambito di

applicazione della stessa – riscaldamento di ambienti, rinfrescamento e acqua calda – di cui

una parte significativa è attribuibile a fattori influenzati da interventi politici.

La cifra di 48,9 Mtep nel 2014 risulta pertanto in linea con la valutazione d’impatto del 2008,

che stimava che la direttiva avrebbe comportato un risparmio di energia finale compreso

tra 60 e 80 Mtep entro il 2020.

La valutazione illustra il buon risultato dell’architettura generale della direttiva, che combina

requisiti minimi e certificazione, in particolare per gli edifici di nuova costruzione. La scelta

della metodologia dei costi ottimali per orientare i requisiti nazionali di prestazione energetica

su livelli economicamente efficienti si è dimostrata vincente.

Gli obiettivi di consumo energetico quasi zero entro il 2020 per tutti gli edifici nuovi hanno

dato una visione del settore “a prova di futuro” e i portatori d’interessi si sono mossi di

conseguenza. Tuttavia, per gli edifici esistenti manca questo livello di ambizione.

Di conseguenza nel settore edilizio sussiste un potenziale di risparmio energetico cospicuo a

costi interessanti. Aumentare la percentuale, la qualità e l’efficacia della ristrutturazione

edilizia è la grande sfida dei prossimi decenni. Le strategie di ristrutturazione a lungo termine

sviluppate dagli Stati membri a norma dell’articolo 4 della direttiva sull’efficienza energetica

dovrebbero far aumentare il tasso di ristrutturazione degli edifici mobilitando finanziamenti e

investimenti a tal fine. Tali strategie dovrebbero includere una visione chiara del futuro le cui

prospettive per il 2030 e 2050 lancino opportuni segnali di mercato a famiglie,

proprietari/amministratori degli edifici, imprese, investitori.

La certificazione energetica degli edifici invia un segnale di mercato mosso dalla domanda e

consegue l’obiettivo di stimolare i consumatori ad acquistare o affittare immobili

IT 6 IT

energeticamente più efficienti. Tuttavia, dalla valutazione risulta che in vari Stati membri i

regimi nazionali di certificazione e i sistemi di controllo indipendenti sono ancora agli inizi

con ampio margine di miglioramento.

Data la diversità e disaggregazione della catena di valori del settore edilizio, è difficile

ottenere dati attendibili sugli edifici per quanto riguarda caratteristiche, consumo energetico,

implicazioni finanziarie della ristrutturazione in termini di economia dei costi o di valore

patrimoniale. La mancanza generalizzata di dati si ripercuote negativamente sul mercato, che

non percepisce appieno le potenzialità di risparmio energetico del parco immobiliare dell’UE,

nonché sulle attività di esecuzione, monitoraggio, valutazione della direttiva. I registri e

banche dati esistenti per gli attestati di prestazione energetica possono essere uno strumento

fondamentale per rafforzare la conformità, migliorare la conoscenza del parco immobiliare,

informare meglio i responsabili politici e sostenere le decisioni degli operatori di mercato.

Margine di miglioramento

La valutazione rileva carenze normative relativamente limitate. Vi è tuttavia margine per

semplificare e snellire alcuni obblighi obsoleti e rafforzare la conformità adeguando le

disposizioni esistenti e migliorandone la connessione al sostegno finanziario. Occorre poi

ammodernare la direttiva alla luce dell’evoluzione tecnologica e aumentare i tassi di

ristrutturazione degli edifici, sostenendone nel contempo la decarbonizzazione sul lungo

termine.

La valutazione individua aspetti delle misure nazionali di recepimento e attuazione che

potrebbero essere ulteriormente sviluppati migliorando l’esecuzione, il monitoraggio della

conformità e la valutazione. È inoltre possibile semplificare e ammodernare le disposizioni

obsolete e razionalizzare quelle vigenti alla luce del progresso tecnologico, in particolare:

– l’obbligo di valutare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi

alternativi ad alta efficienza di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva di fatto è

superfluo, in quanto l’obbligo per tutti gli edifici di nuova costruzione di essere a

energia quasi zero implica una valutazione dei sistemi alternativi ad alta efficienza

localmente disponibili. Il requisito di cui all’articolo 6, paragrafo 1, diventa un onere

inutile ed è pertanto soppresso;

– l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e di condizionamento ai sensi

degli articoli 14 e 15 della direttiva assicura il funzionamento efficiente degli edifici

nel tempo. L’opzione di misure alternative è soppressa in quanto non ha dato prova

di efficacia ed è stata sostituita dalla possibilità di sistemi di monitoraggio e controllo

elettronici che si è dimostrata un’alternativa economicamente efficace alle ispezioni.

Di fatto il progresso tecnologico verso sistemi “intelligenti” per l’edilizia offre la possibilità di

sostenere un’attuazione più efficace della direttiva e crea inoltre condizioni favorevoli:

all’informazione di consumatori e investitori sul consumo energetico in fase d’uso;

all’adeguamento alle esigenze dell’utente; alla gestione efficiente e confortevole degli edifici;

alla possibilità di collegarsi a dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici; allo stoccaggio

dell’energia e al sostegno della gestione della domanda in un mercato dell’energia elettrica

più moderno.

• Consultazioni dei portatori di interessi

La valutazione è iniziata nel giugno 2015: sono state esaminate le prestazioni passate e attuali,

i risultati, l’impatto della direttiva in termini di efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e

valore aggiunto dell’intervento dell’UE. Principali fonti d’informazione sono state la

letteratura pertinente, informazioni sull’attuazione delle politiche vigenti, un’analisi delle

IT 7 IT

precedenti attività di monitoraggio e valutazione, i contributi dei portatori di interessi e studi e

progetti specifici.

I portatori di interessi sono stati consultati tramite:

– una consultazione pubblica su Internet dal 30 giugno 2015 al 31 ottobre 2015;

– consultazioni più specifiche degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 19 della

direttiva, in particolare attraverso un’azione concertata sulla direttiva che si è tenuta

il 26 e 27 novembre 2015 e una riunione del comitato sulla prestazione energetica

degli edifici il 1º febbraio 2016;

– seminari tecnici tematici su argomenti specifici che si sono svolti dal giugno 2015 al

gennaio 2016;

– giornata dei portatori d’interessi il 14 marzo 2016.

La consultazione via Internet si è conclusa il 31 ottobre 2015 e una sintesi delle 308 risposte è

disponibile on line3. Oltre la metà (58%) degli intervistati erano organizzazioni, soprattutto

rappresentanti dell’industria, poi imprese (20%) attive negli Stati membri. I cittadini, le

autorità pubbliche e altri soggetti rappresentano il 7-8% degli intervistati.

In generale, secondo la maggior parte degli interpellati la direttiva ha creato un quadro

adeguato per migliorare la prestazione energetica degli edifici e suscitato un interesse nel

consumo energetico degli immobili; occupa quindi un posto di rilievo nella politica energetica

e le si riconosce un contributo agli obiettivi 2030 e 2050 per l’energia e il clima. La

maggioranza degli interpellati ritiene che la direttiva sia stata efficace; un terzo è di parere

contrario. Secondo diverse parti interpellate è troppo presto per giudicare la direttiva in bene o

in male, in quanto è difficile isolarne l’effetto. Altre ritengono che la direttiva non abbia

raggiunto pienamente l’obiettivo, considerando l’enorme potenziale per migliorare il consumo

di energia nel settore edilizio.

Le risposte negative indicano a motivo della scarsa efficacia la tardiva e incoerente attuazione

negli Stati membri, la scarsa qualità dell’attestato di prestazione energetica, la lenta diffusione

delle misure e un basso tasso di ristrutturazione, nonché la mancanza di una definizione di

edifici a energia quasi zero e la necessità di sfruttare meglio gli strumenti di finanziamento.

Diverse parti interpellate hanno messo in evidenza la scarsa osservanza ed esecuzione delle

misure, mentre altri riconoscono che la crisi economica che ha colpito il settore edilizio ha

rallentato i miglioramenti. Diverse parti interpellate hanno affermato che la direttiva, sebbene

sia riuscita a migliorare la prestazione energetica degli immobili di nuova costruzione, non

incentiva sufficientemente le ristrutturazioni imperniate sull’efficienza energetica.

• Assunzione e uso di perizie

Le informazioni sull’attuazione della direttiva sono disponibili anche dai lavori dell’azione

concertata4 in materia, dal dialogo costante con gli Stati membri e dai lavori del comitato sulla

prestazione energetica degli edifici.

Si è analizzato5 l’esito dei progetti finanziati nell’ambito del capitolo “Efficienza energetica”

del programma “Energia sicura, pulita ed efficiente” di Orizzonte 2020 e del precedente

programma “Energia intelligente per l’Europa” e se ne è fatta menzione laddove opportuno.

3 Consultazione pubblica sulla valutazione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia —

Relazione di sintesi definitiva, 2015, Commissione europea (scritta da Ecofys)

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/MJ-02-15-954-EN-N.pdf 4 Attuazione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, 2016, Azione concertata EPDB.

IT 8 IT

Oltre alle attività di consultazione svolte dalla Commissione europea, la valutazione si è

avvalsa di altre fonti d’informazione, ad esempio i lavori di ricerca individuati grazie alla

letteratura in materia.

• Valutazione d’impatto

La valutazione d’impatto è stata presentata due volte al comitato per il controllo normativo

della Commissione. Il progetto del 1º luglio 2016 ha ricevuto parere positivo il 26 luglio. La

sintesi della valutazione di impatto e i due pareri del comitato sono disponibili sul sito Internet

della Commissione6.

Nella valutazione d’impatto sono state prese in considerazione le alternative seguenti.

Status quo

Si mantiene la direttiva senza misure supplementari oltre a quelle vigenti; l’attuale direttiva e i

relativi strumenti normativi e non normativi continuano quindi ad essere applicati come ora.

Questo approccio potrebbe essere accompagnato da misure dirette ad ottimizzare l’impatto

della direttiva. La condivisione delle buone pratiche, stimolata dalle piattaforme di scambio

(ad esempio l’azione concertata) potrebbe contribuire a migliorare la conformità alla direttiva.

L’eventuale scelta dello status quo lascia presupporre il proseguimento di questi lavori.

Opzioni

La maggior parte delle misure proposte può essere attuata con strumenti normativi non

vincolanti (opzione I) e/o modifiche mirate (opzione II). Alcune misure vanno oltre il quadro

giuridico vigente e richiederebbero una revisione sostanziale della direttiva (opzione III).

Opzione I: attuazione approfondita e ulteriori orientamenti

Una serie di proposte, che rafforzano l’attuazione del quadro normativo vigente senza

modificare la direttiva, si basano sui lavori svolti a livello regionale, nazionale e di UE per

attuare la direttiva in modo più approfondito. L’opzione si spinge oltre lo status quo,

proponendo strumenti giuridici non vincolanti e orientamenti che potrebbero migliorare

l’attuazione della legislazione, garantirne maggiormente il rispetto e incoraggiare l’adozione

di misure facoltative che non sono state ancora prese in considerazione dagli Stati membri.

Opzione II: attuazione approfondita con modifiche mirate a rafforzare le disposizioni vigenti

L’opzione II comprende l’opzione I e in più dispone modifiche della direttiva intese ad

affrontare in modo più radicale le cause dei problemi. Tuttavia, a differenza dell’opzione III,

l’opzione II resta in linea con il quadro della direttiva vigente: fornisce infatti informazioni

più complete agli utenti finali e prevedere requisiti minimi di prestazione adeguati per evitare

interventi non ottimali sugli edifici.

Opzione III: attuazione approfondita con ulteriore armonizzazione e obiettivi più ambiziosi

Questa è l’opzione più ambiziosa e si spinge oltre l’attuale direttiva, poiché impone ai

proprietari di ristrutturare gli immobili.

Il confronto tra le tre opzioni ha portato alle conclusioni seguenti:

5 Good practice in energy efficiency (Efficienza energetica: buone prassi), SWD(2016) 404. 6 http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm#ener

IT 9 IT

– con l’opzione I la direttiva vigente continua ad applicarsi, offrendo orientamenti e

sostegno agli Stati membri, ma non sfrutta le possibilità di miglioramento identificate

nella relazione di valutazione e nella consultazione pubblica per avanzare

nell’eliminazione degli ostacoli all’efficienza energetica degli edifici;

– l’opzione III contiene misure ambiziose destinate ad aumentare il tasso di

ristrutturazione e l’impatto è di conseguenza molto elevato: introduce un

cambiamento significativo nel settore, in particolare rendendo obbligatoria la

ristrutturazione di migliaia di edifici; l’opzione solleva tra l’altro la questione degli

investimenti obbligatori, che potrebbero non essere considerati economicamente

efficienti in una prospettiva finanziaria; pone inoltre problemi pratici (ad esempio

ulteriore armonizzazione delle metodologie di calcolo della prestazione energetica o

degli attestati di certificazione energetica) e qualche dubbio sul pieno rispetto del

principio di sussidiarietà (ad esempio con l’obbligo di ristrutturare gli edifici in

occasione del cambio di proprietà o di locazione, il sostegno finanziario pubblico per

la ristrutturazione termica obbligatoria e la formazione obbligatoria per i costruttori e

gli installatori);

– l’opzione II è la preferita perché è la più allineata ai risultati della valutazione della

direttiva e al quadro in vigore. L’opzione introduce significativi miglioramenti e

semplificazioni nella direttiva e nel quadro normativo in generale e migliorerà la

prestazione energetica nell’edilizia attraverso modifiche mirate, consentendo nel

contempo un elevato grado di flessibilità nell’attuazione a livello nazionale, come di

seguito illustrato:

– consente di mantenere l’attuale campo di applicazione prudente su cui si basa

l’intervento dell’UE per l’efficienza energetica dell’edilizia, garantendo nel

contempo sussidiarietà, proporzionalità ed efficacia economica e lasciando

ampia flessibilità agli Stati membri;

– mantiene gli obiettivi e principi salienti e l’architettura generale della direttiva

che funziona bene e ha l’appoggio dei portatori d’interessi, Stati membri

compresi;

– prevede solo modifiche mirate, consentendo di proseguire l’attuazione delle

principali disposizioni della direttiva che stanno già portando risultati e sono

economicamente efficaci;

– concilia orientamenti con limitate revisioni giuridiche, al fine d’introdurre

nuove disposizioni mirate ad affrontare in particolare la questione degli

immobili esistenti e il collegamento alla finanza.

In seguito alla “Strategia europea per una mobilità a basse emissioni” e sull’esempio di alcuni

Stati membri, l’opzione preferita propone inoltre una misura intesa a sviluppare

l’elettromobilità e contribuire ulteriormente alla decarbonizzazione dell’economia.

L’impatto stimato si articola come segue:

– economico: leggero effetto positivo sulla crescita, indotto dall’ulteriore investimento

nell’efficienza energetica e dalla riduzione delle importazioni di energia, rilancio

dell’edilizia e dell’ingegneria che sono strettamente connesse a investimenti

supplementari, effetti positivi sul settore dell’isolamento e del vetro piano,

investimenti in ristrutturazioni di immobili a vantaggio soprattutto delle PMI;

– sociale: l’effetto sull’occupazione seguirà un modello analogo al PIL, anche se su

scala ridotta; i miglioramenti del clima degli ambienti interni ridurrà notevolmente la

IT 10 IT

mortalità, morbilità e i costi di assistenza sanitaria; impatto positivo moderato sulla

povertà energetica;

– ambientale: leggera diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutti gli Stati

membri.

• Efficienza normativa e semplificazione

Considerate nell’insieme, le misure dell’opzione preferita ridurrebbero gli oneri

amministrativi della direttiva di 98,1 milioni di EUR all’anno. Il calcolo dell’incidenza

dell’opzione preferita sugli oneri amministrativi è riportato nell’allegato 9 della valutazione

d’impatto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell’UE.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La presente proposta lascia invariati gli obblighi di comunicazione degli Stati membri

attualmente in vigore. La proposta legislativa sulla governance dell’Unione dell’energia

predisporrà un sistema di pianificazione, comunicazione e monitoraggio trasparente e

affidabile, basato sui piani nazionali integrati per l’energia e il clima e su relazioni intermedie

semplificate degli Stati membri, per poter verificare regolarmente l’attuazione dei piani

nazionali con riguardo alle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia. Ne conseguirà un

alleggerimento degli oneri amministrativi degli Stati membri senza compromettere la facoltà

della Commissione di monitorare i progressi degli Stati membri verso gli obiettivi di

efficienza energetica e verso l’obiettivo globale dell’UE.

La proposta introduce nuovi obblighi oggetto di monitoraggio nell’ambito della

decarbonizzazione, ristrutturazione degli edifici, sistemi tecnici per l’edilizia, incentivi

finanziari e ostacoli al mercato; consente d’altro canto di semplificare gli obblighi per gli

edifici di nuova costruzione, sulle ispezioni e relazioni per gli impianti di riscaldamento e

condizionamento d’aria.

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta di regolamento sulla governance dell’Unione dell’energia intende ridurre e

semplificare gli obblighi degli Stati membri in termini di comunicazione e pianificazione

nonché gli obblighi di monitoraggio della Commissione. La proposta sulla governance

istituirà un processo iterativo tra gli Stati membri e la Commissione al fine di conseguire

collettivamente gli obiettivi dell’Unione dell’energia. I piani e le relazioni obbligatorie

nell’ambito della proposta sulla governance dovrebbero consentire alla Commissione di

valutare e monitorare i progressi degli Stati membri verso gli obiettivi della direttiva.

La direttiva è modificata come segue:

– la definizione di sistemi tecnici per l’edilizia ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, è

estesa alla produzione di energia elettrica in loco e alle infrastrutture in loco per

l’elettromobilità;

– l’articolo 4 sulle ristrutturazioni di immobili della vigente direttiva sull’efficienza

energetica è stato spostato alla presente direttiva per maggiore coerenza e per

IT 11 IT

inserirvi le considerazioni di precarietà energetica, il sostegno al finanziamento

intelligente delle ristrutturazioni di immobili in una prospettiva lungimirante di

decarbonizzazione degli edifici entro il 2050, con tappe precise fissate al 2030. La

strategie di ristrutturazione degli immobili a lungo termine diventeranno parte dei

piani nazionali integrati per l’energia e il clima e saranno comunicata dagli Stati

membri alla Commissione entro il 1º gennaio 2019 per il periodo successivo al 2020,

secondo la procedura istituita dal regolamento sulla governance dell’Unione

dell’energia. La strategia prevede la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale

residenziale e non residenziale;

– l’articolo 6 sugli edifici di nuova costruzione è semplificato, ossia limitato alla

disposizione che secondo la valutazione d’impatto è la più utile: l’obbligo generale

per gli edifici di nuova costruzione di soddisfare i requisiti minimi di prestazione

energetica. Altre disposizioni più onerose sono soppresse;

– l’articolo 8 è aggiornato per tener conto della definizione riveduta dei sistemi tecnici

per l’edilizia. Un nuovo paragrafo introduce requisiti per quanto riguarda:

(a) le infrastrutture per l’elettromobilità; gli edifici non residenziali di nuova

costruzione con più di dieci posti auto e gli edifici non residenziali con più di

dieci posti auto sottoposti a ristrutturazioni importanti dovranno attrezzare un

posto auto ogni dieci per l’elettromobilità. La disposizione si applicherà a tutti

gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto a partire dal 2025,

compresi quelli in cui l’installazione dei punti di ricarica è sottoposta a

procedure d’appalto pubblico. Gli edifici residenziali di nuova costruzione con

oltre dieci posti auto e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti dovranno

predisporre il pre-cablaggio per la ricarica elettrica. Gli Stati membri potranno

scegliere di esentare gli edifici di proprietà delle PMI e da queste occupati e gli

edifici pubblici contemplati dalla direttiva sulla realizzazione di

un’infrastruttura per i combustibili alternativi7;

(b) l’incentivazione del sistema elettronico di monitoraggio, automazione e

controllo degli edifici; e

(c) l’introduzione di un “indicatore d’intelligenza” che traduce la capacità

dell’edificio di adeguare il funzionamento alle esigenze dell’occupante e della

rete, e di migliorare le prestazioni;

– l’articolo 10 è aggiornato in modo da includere due nuove disposizioni sull’uso degli

attestati di certificazione energetica per calcolare il risparmio risultante dalle

ristrutturazioni finanziate dallo Stato confrontando gli attestati prima e dopo la

ristrutturazione; gli edifici pubblici con superficie superiore a una certa soglia

devono indicare la loro prestazione energetica;

– gli articoli 14 e 15 concernenti le ispezioni sono semplificati, il che consente di

applicare approcci più efficaci alle ispezioni regolari al fine di preservare e/o

migliorare le prestazioni degli immobili; e

– l’allegato I è aggiornato per migliorare la trasparenza e la coerenza della definizione

di prestazione energetica a livello nazionale o regionale e per tenere conto

dell’importanza dell’ambiente interno.

7 GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.

IT 12 IT

2016/0381 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194,

paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1. L’Unione è determinata nell’impegno per un sistema energetico sostenibile,

competitivo, sicuro e decarbonizzato. L’Unione dell’energia e il quadro politico per

l’energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni unionali per ridurre ancora le

emissioni di gas a effetto serra (di almeno il 40% entro il 2030 rispetto al 1990), per

aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili (di almeno il 27%) e

realizzare un risparmio energetico pari ad almeno il 27%, riesaminando tale livello

tenendo presente un livello unionale del 30%3 e per migliorare la sicurezza energetica,

la competitività e la sostenibilità dell’Europa.

2. Per raggiungere questi obiettivi il riesame 2016 della normativa sull’efficienza

energetica combina: i) la nuova valutazione dell’obiettivo di efficienza energetica

unionale per il 2030 chiesta dal Consiglio europeo nel 2014; ii) il riesame degli articoli

fondamentali della direttiva sull’efficienza energetica e della direttiva sulla prestazione

energetica nell’edilizia; iii) l’ampliamento dell’ambiente dei finanziamenti, tra cui i

Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo europeo per gli investimenti

strategici, destinati a migliorare le condizioni di mercato degli investimenti

nell’efficienza energetica.

3. L’articolo 19 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4

prescrive alla Commissione di procedere a una revisione della direttiva stessa entro

1 GU C […] del […], p. […]. 2 GU C […] del […], p. […]. 3 Doc. EUCO 169/14, CO EUR 13, CONCL 5, Bruxelles, 24 ottobre 2014. 4 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione

energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

IT 13 IT

il 1º gennaio 2017 alla luce dell’esperienza acquisita e dei progressi compiuti nel corso

della sua applicazione e, se necessario, presentare proposte.

4. Per preparare la revisione, la Commissione ha preso una serie di iniziative per

raccogliere dati sulle modalità di attuazione della direttiva 2010/31/UE negli Stati

membri, mettendone in evidenza i punti di forza e le carenze.

5. Dalla revisione e dalla valutazione d’impatto risulta necessaria una serie di modifiche

per rafforzare le disposizioni vigenti della direttiva 2010/31/UE e semplificare taluni

aspetti.

6. L’Unione si è impegnata a elaborare un sistema dell’energia sicuro, competitivo e

decarbonizzato entro il 20505. Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri e gli

investitori devono procedere per tappe al fine di decarbonizzare gli edifici entro

il 2050. Per assicurare la decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050, gli

Stati membri dovrebbero individuare le tappe intermedie verso il conseguimento degli

obiettivi a medio (2030) e a lungo termine (2050).

7. Le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste nella

direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio6 dovrebbero essere

spostate nella direttiva 2010/31/UE nella quale si inseriscono con maggiore coerenza.

8. I programmi del mercato unico digitale e dell’Unione dell’energia dovrebbero essere

allineati e servire obiettivi comuni. La digitalizzazione sta cambiando rapidamente il

panorama energetico, dall’integrazione delle energie rinnovabili alle reti intelligenti e

agli edifici intelligenti-pronti. Per digitalizzare il settore edilizio occorre predisporre

incentivi mirati per sistemi intelligenti-pronti e soluzioni digitali.

9. Per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, alla Commissione dovrebbe

essere il conferito il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato

sul funzionamento dell’Unione europea, in modo da integrarvi la definizione

dell’indicatore d’intelligenza e da consentirne l’attuazione. L’indicatore d’intelligenza

dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le TIC e i sistemi elettronici per

ottimizzare il funzionamento e interagire con la rete. L’indicatore d’intelligenza

sensibilizzerà i proprietari e gli occupanti sul valore dell’automazione degli edifici e

del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l’edilizia e rassicurerà l’occupante

circa i risparmi reali di queste nuove funzionalità.

10. L’innovazione e le nuove tecnologie permettono inoltre agli edifici di sostenere la

decarbonizzazione generale dell’economia; ad esempio, gli immobili possono

stimolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla ricarica intelligente dei veicoli

elettrici, fornendo anche agli Stati membri, a loro scelta, una base per usare le batterie

delle auto come fonte di energia. In quest’ottica è necessario ampliare la definizione di

sistemi tecnici per l’edilizia.

11. La valutazione d’impatto ha individuato due insiemi di disposizioni, i cui obiettivi

possono essere raggiunti in modo più efficiente rispetto alla situazione attuale. In

primo luogo, l’obbligo di effettuare lo studio di fattibilità su sistemi alternativi ad alta

efficienza prima d’iniziare i lavori di costruzione diventa un onere inutile. In secondo

luogo, le disposizioni relative alle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di

5 Comunicazione della Commissione - Tabella di marcia per l’energia 2050 (COM(2011) 885 final). 6 Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza

energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE

e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

IT 14 IT

condizionamento d’aria sono risultate insufficienti a garantire efficacemente le

prestazioni energetiche, iniziali e successive, di tali sistemi tecnici. Perfino soluzioni

tecniche a basso costo, ammortizzabili in tempi molto brevi, quali il bilanciamento

idraulico dell’impianto di riscaldamento e l’installazione/sostituzione delle valvole

termostatiche, non sono sufficientemente prese in considerazione oggi. Le disposizioni

relative alle ispezioni sono modificate per assicurare migliori risultati.

12. Specialmente nei grandi impianti, l’automazione degli edifici e il controllo elettronico

dei sistemi tecnici hanno dimostrato di sostituire efficacemente le ispezioni.

L’installazione di tali apparecchiature dovrebbe essere considerata l’alternativa

economicamente più efficace alle ispezioni nei grandi immobili non residenziali e nei

condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l’ammortamento in

meno di tre anni. L’attuale possibilità di scegliere misure alternative è pertanto

soppressa. Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli

installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni

nelle banche dati sulla certificazione della prestazione energetica sosterranno la

verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l’edilizia

e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica. Inoltre, le attuali

regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di manutenzione programmati resteranno

un’occasione per fornire una consulenza diretta sui miglioramenti dell’efficienza

energetica.

13. Per sfruttare al meglio le misure finanziarie relative all’efficienza energetica nella

ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all’entità della ristrutturazione,

che dovrebbe essere valutata confrontando gli attestati di prestazione energetica prima

e dopo la ristrutturazione.

14. L’accesso ai finanziamenti è più facile a fronte di un’informazione sulla qualità dei

prodotti: gli edifici pubblici con una metratura utile superiore ai 250 m² dovrebbero

pertanto essere tenuti a comunicare il proprio effettivo consumo energetico.

15. Gli attuali sistemi indipendenti di controllo degli attestati di prestazione energetica

dovrebbero essere rafforzati per garantire che gli attestati stessi siano di qualità e

possano essere usati per verificare la conformità e per produrre statistiche sui parchi

immobiliari regionali/nazionali; occorrono dati di qualità sul parco immobiliare, che

possono essere prodotti in parte dai registri e dalle banche dati per gli attestati di

prestazione energetica la cui costituzione e gestione è in corso in quasi tutti gli Stati

membri.

16. Per raggiungere gli obiettivi della politica di efficienza energetica degli edifici, è

necessario migliorare la trasparenza degli attestati provvedendo alla definizione e

all’applicazione coerente di tutti i parametri di calcolo necessari, sia per la

certificazione che per i requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri

dovrebbero porre in essere misure volte a garantire, per esempio, che sia documentata

la prestazione dei sistemi tecnici per l’edilizia installati, sostituiti o aggiornati, ai fini

del controllo delle attestazioni e della conformità.

17. La raccomandazione (UE) 2016/1318 della Commissione, del 29 luglio 2016, sugli

edifici a energia quasi zero illustra in che modo l’attuazione della direttiva potrebbe

assicurare la trasformazione del parco immobiliare e contemporaneamente il passaggio

ad un approvvigionamento energetico più sostenibile, che promuove anche la strategia

IT 15 IT

di riscaldamento e raffreddamento7. A garanzia di un’adeguata attuazione, il quadro

generale di calcolo del rendimento energetico degli edifici dovrebbe essere aggiornato

in base ai lavori del Comitato europeo di normazione (CEN), in forza del mandato

M/480 conferito dalla Commissione europea.

18. Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero impedire agli Stati membri di

fissare requisiti di prestazione energetica più ambiziosi per gli edifici e gli elementi

edilizi, salva la compatibilità con la normativa unionale. È coerente con gli obiettivi

della presente direttiva e della direttiva 2012/27/CE che in talune circostanze, e a patto

di non costituire un ostacolo ingiustificato al mercato, tali requisiti possano limitare

l’installazione o l’uso di prodotti soggetti ad altra normativa unionale armonizzata

applicabile.

19. Gli obiettivi della presente direttiva, ossia ridurre il consumo di energia necessaria a

soddisfare il fabbisogno energetico associato all’uso normale degli immobili, non

possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri; essi possono essere

conseguiti meglio a livello di Unione, a garanzia di una comunanza coerente di

obiettivi, comprensione, e impulso politico. L’Unione può pertanto intervenire in base

al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La

presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in

ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

20. Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati

membri e della Commissione sui documenti esplicativi8, gli Stati membri si sono

impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di

recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi

costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di

recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la

trasmissione di tali documenti sia giustificata.

21. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2010/31/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2010/31/UE è così modificata:

1. nell’articolo 2, il punto 3) è sostituito dal seguente:

“3. “sistema tecnico per l’edilizia”: apparecchiatura tecnica di un edificio o di

un’unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti,

la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l’illuminazione

incorporata, l’automazione e il controllo dell’edificio, la produzione di energia

elettrica in loco, l’infrastruttura in loco per l’elettromobilità o una combinazione di

tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;”;

2. Dopo l’articolo 2, è inserito l’articolo 2 bis «Strategia di ristrutturazione a lungo

termine», presentata conformemente ai piani nazionali integrati per l’energia e il

clima di cui al regolamento (UE) XX/20XX [governance dell’Unione dell’energia]

come segue:

7 COM(2016) 51 final. 8 GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

IT 16 IT

a) il paragrafo 1 è formato dall’articolo 4 della direttiva 2012/27/UE

sull’efficienza energetica9, escluso l’ultimo comma;

b) sono inseriti i seguenti paragrafi 2 e 3:

“2. Nella strategia di ristrutturazione a lungo termine di cui al paragrafo 1,

gli Stati membri stabiliscono una tabella di marcia con tappe e misure chiare

per riuscire a decarbonizzare il parco immobiliare nazionale secondo

l’obiettivo di lungo termine per il 2050, con tappe precise fissate al 2030.

La strategia di ristrutturazione a lungo termine contribuisce inoltre ad alleviare

la povertà energetica.

3. Per orientare le decisioni di investimento di cui al paragrafo 1, lettera

d), gli Stati membri istituiscono meccanismi per:

a) aggregare i progetti, in modo da agevolare gli investitori nel

finanziamento delle ristrutturazioni di cui al paragrafo 1, lettere b)

e c);

b) ridurre i rischi delle operazioni di efficienza energetica per gli

investitori e il settore privato; e

c) usare i fondi pubblici per stimolare investimenti privati

supplementari o reagire a specifici fallimenti del mercato,”;

3. l’articolo 6 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

(b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

4. all’articolo 7, il quinto comma è soppresso;

5. l’articolo 8 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli Stati membri provvedono affinché in tutti gli edifici non residenziali di

nuova costruzione e in tutti gli edifici non residenziali sottoposti a

ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, almeno uno ogni dieci

sia dotato di un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE sulla

realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi10

in grado di

azionare e arrestare la ricarica in funzione dei segnali di prezzo. Tale obbligo si

applica a tutti gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto a partire

dal 1º gennaio 2025.

Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti

di cui al comma precedente agli edifici di proprietà e occupati da piccole e

medie imprese ai sensi del titolo I dell’allegato della raccomandazione

2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici residenziali di nuova

costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci

9 GU L 315 del 14.11.2012, pag. 13. 10 GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.

IT 17 IT

posti auto comprendano il pre-cablaggio che consente d’installare i punti di

ricarica per i veicoli elettrici in ciascun posto auto.

4. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o non applicare i requisiti

di cui ai paragrafi 2 e 3 agli edifici pubblici che sono già disciplinati dalla

direttiva 2014/94/UE.”;

(c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

“5. Gli Stati membri provvedono affinché quando un sistema tecnico per

l’edilizia è installato, sostituito o migliorato, la prestazione energetica globale

dell’intero sistema modificato sia valutata, documentata e trasmessa al

proprietario dell’edificio, in modo che sia disponibile per la verifica di

conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1 e per il rilascio degli

attestati di prestazione energetica. Gli Stati membri provvedono affinché queste

informazioni siano incluse nella banca dati nazionale degli attestati di

prestazione energetica di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

conformemente all’articolo 23 per integrare nella presente direttiva la

definizione di «indicatore d’intelligenza» e le condizioni alle quali

l’«indicatore d’intelligenza» sarà fornito come informazione supplementare ai

potenziali nuovi locatari o acquirenti.

L’indicatore d’intelligenza rileva le caratteristiche di flessibilità, le funzionalità

migliorate e le capacità risultanti dai dispositivi intelligenti, interconnessi e

incorporati, integrati nei sistemi tecnici per l’edilizia tradizionali. Le

caratteristiche aumentano la capacità degli occupanti e dell’edificio stesso di

rispondere al fabbisogno di comfort o ai requisiti operativi, di partecipare alla

gestione della domanda e contribuire al funzionamento sicuro, continuo e

ottimale dei vari sistemi energetici e infrastrutture cui l’edificio è allacciato.”;

6. l’articolo 10 è così modificato:

(a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a

migliorare l’efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al

risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è

calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la

ristrutturazione.”;

(b) sono inseriti i seguenti paragrafi 6 bis e 6 ter:

“6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono

registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di

tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere

dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente

aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici frequentemente

visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m².

6 ter. I dati aggregati e resi anonimi conformemente ai requisiti dell’Unione

sulla protezione dei dati sono messi a disposizione, su richiesta, almeno delle

pubbliche autorità, per finalità statistiche e di ricerca.”;

IT 18 IT

7. l’articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un’ispezione

periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento

degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le

pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di

energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi

tecnici per l’edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa

superiore a 100 kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento

della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico

dell’edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev’essere

ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all’impianto di

riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell’edificio.”;

b) i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

“2. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti

affinché gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria

superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I

suddetti sistemi sono in grado di:

a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l’uso

dell’energia;

b) confrontare l’efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite

d’efficienza dei sistemi tecnici per l’edilizia e informare il

responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell’edificio

delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza

energetica;

c) consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l’edilizia

connessi e altre apparecchiature connesse interne all’edificio,

nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l’edilizia

indipendentemente dai vari tipi di tecnologie proprietarie e dai

diversi dispositivi e fabbricanti.

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti

affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l’edilizia centralizzati di

potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW siano attrezzati con:

a) un monitoraggio elettronico continuo che misura l’efficienza dei

sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali

significativi e della necessità di manutenzione;

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione,

distribuzione e del consumo ottimali dell’energia.”;

8. l’articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un’ispezione

periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d’aria negli

edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore

a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l’edilizia

centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW.

IT 19 IT

L’ispezione include una valutazione del rendimento del condizionamento

d’aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento

dell’edificio. La valutazione del dimensionamento non dev’essere ripetuta se

nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di

condizionamento d’aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento

dell’edificio.”;

b) i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

“2. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti

affinché gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria

superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I

suddetti sistemi sono in grado di:

(a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l’uso

dell’energia;

(b) confrontare l’efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite

d’efficienza dei sistemi tecnici per l’edilizia e informare il

responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell’edificio

delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza

energetica;

(c) consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l’edilizia

connessi e altre apparecchiature connesse interne all’edificio,

nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l’edilizia

indipendentemente dai vari tipi di tecnologie proprietarie e dai

diversi dispositivi e fabbricanti.

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti

affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l’edilizia centralizzati di

potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW siano attrezzati con:

(a) un monitoraggio elettronico continuo che misura l’efficienza dei

sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali

significativi e della necessità di manutenzione;

(b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione,

distribuzione e del consumo ottimali dell’energia.”;

9. all’articolo 19, l’anno “2017” è sostituito dall’anno “2028”;

10. all’articolo 20, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

“In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici

informazioni sugli attestati di prestazione energetica, le loro finalità e i loro

obiettivi, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in

modo economicamente conveniente e all’occorrenza sugli strumenti finanziari

disponibili per migliorare la prestazione energetica degli edifici.”;

11. l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

“Articolo 23

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 5, 8 e 22 è conferito alla

Commissione alle condizioni previste dal presente articolo.

IT 20 IT

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 5, 8 e 22 è conferito alla

Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da [inserire la data

dell’entrata in vigore].

3. La delega di potere di cui agli articoli 5, 8 e 22 può essere revocata in qualsiasi

momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine

alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno

successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione

europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli

atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati

da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall’accordo

interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 201611

.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente

notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 5, 8 e 22 entra in vigore solo se né il

Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due

mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale

termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione

che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su

iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”;

12. gli articoli 24 e 25 sono soppressi;

13. gli allegati sono modificati in conformità dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Salvo l’ultimo comma, le disposizioni dell’articolo 4 della direttiva 2012/27/UE

sull’efficienza energetica12

sono soppresse.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il XXXX

[inserire la data di 12 mesi successiva alla data di entrata in vigore]. Essi

comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento

alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della

pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni

fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente

direttiva.

11 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 12 GU L 315 del 14.11.2012, pag. 13.

IT 21 IT

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

IT IT

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 30.11.2016

COM(2016) 765 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia

{SWD(2016) 408 final}

{SWD(2016) 409 final}

{SWD(2016) 414 final}

{SWD(2016) 415 final}

IT 2 IT

ALLEGATO

Gli allegati della direttiva sono così modificati:

1. l'allegato I è così modificato:

(a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prestazione energetica di un edificio riflette l'uso normale di energia

dell'edificio per riscaldamento, rinfrescamento, produzione di acqua calda per

uso domestico, ventilazione e illuminazione.

La prestazione energetica di un edificio è espressa in kWh/(m².y) da un

indicatore numerico del consumo di energia primaria, armonizzato ai fini della

certificazione della prestazione energetica e della conformità ai requisiti

minimi di prestazione energetica. La prestazione energetica e il metodo per

determinarla sono trasparenti e aperti all'innovazione.

Gli Stati membri descrivono il metodo nazionale di calcolo secondo il quadro

degli allegati nazionali delle corrispondenti norme europee elaborate

nell'ambito del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea al

Comitato europeo di normazione (CEN).";

(b) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti,

rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico e

adeguata ventilazione è calcolato in modo da assicurare livelli minimi di salute

e comfort definiti dagli Stati membri.

Il calcolo dell'energia primaria poggia su fattori di energia primaria per vettore

energetico, che possono basarsi su medie ponderate annuali nazionali o

regionali o su informazioni più specifiche messe a disposizione per singoli

sistemi a distanza.

I fattori di energia primaria detraggono la quota di energia rinnovabile nei

vettori energetici in modo che i calcoli trattino alla pari: a) l'energia da fonte

rinnovabile prodotta in loco (prima del contatore individuale, ossia conteggiata

come non approvvigionata) e b) l'energia da fonti rinnovabili fornita dal vettore

energetico.";

(c) al punto 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"4. Si deve tener conto dell'influenza positiva dei seguenti aspetti:";

2. l'allegato II è così modificato:

(a) Al punto 1, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

"1. Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per l'attuazione del

sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale, tra tutti gli

attestati di prestazione energetica rilasciati nel corso di un anno, quelli da

sottoporre a verifica. Il campione è di dimensioni sufficienti ad assicurare

risultati statisticamente significativi in termini di conformità.";

(b) è aggiunto il seguente punto 3:

"3. Le informazioni in una banca dati sono inserite in modo da consentire alle

autorità nazionali di identificare l'originatore dell'inserzione a fini di

monitoraggio e verifica.".

10288/17 fra/ELE/am 1 DGE 2B IT

Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 19 giugno 2017 (OR. en) 10288/17 ENER 292 ENV 614 TRANS 276 ECOFIN 540 RECH 236 CODEC 1049 IA 110

Fascicolo interistituzionale: 2016/0381 (COD)

NOTA Origine: Segretariato generale del Consiglio Destinatario: Consiglio n. doc. prec.: 9988/17 ENER 271 ENV 580 TRANS 251 ECOFIN 494 RECH 222

CODEC 984 IA 108 n. doc. Comm.: 15108/16 ENER 416 ENV 756 TRANS 477 ECOFIN1152 RECH 341

IA 125 CODEC 1797 + ADD 1 - 5

Oggetto: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia - Orientamento generale

1. Il 30 novembre 2016 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto, che fa parte del

pacchetto Energia pulita. L'obiettivo della proposta è promuovere l'efficienza energetica

nell'edilizia e sostenere la ristrutturazione degli immobili in vista dell'obiettivo di lungo

termine di decarbonizzare il parco immobiliare europeo. Prevede, in particolare, la messa a

punto da parte degli Stati membri di strategie di ristrutturazione a lungo termine, rafforza i

legami tra la politica di efficienza energetica e i finanziamenti e migliora i relativi sistemi di

documentazione e i dati statistici sulla prestazione energetica nell'edilizia.

10288/17 fra/ELE/am 2 DGE 2B IT

2. La proposta intende inoltre promuovere la realizzazione di infrastrutture di ricarica per i

veicoli elettrici negli immobili e propone di introdurre un indicatore d'intelligenza per

caratterizzare l'idoneità di specifici edifici a passare all'automazione degli edifici. Infine, in

linea con il principio "Legiferare meglio", la proposta razionalizza e semplifica le disposizioni

della direttiva che non hanno dato i risultati attesi, ad esempio per quanto riguarda l'ispezione

degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria.

3. L'esame della proposta ha avuto inizio nel gennaio 2017 sotto presidenza maltese.

La Commissione ha presentato la proposta e la relativa valutazione d'impatto, cui ha fatto

seguito uno scambio di opinioni in cui la Commissione ha risposto ai quesiti sollevati dalle

delegazioni, incentrati soprattutto sulla natura esatta e sull'ambito di applicazione degli

obblighi introdotti dalla proposta. Alcune delegazioni hanno criticato l'onere amministrativo e

la complessità inutile degli obblighi rispetto al loro valore aggiunto. In particolare, riguardo

alle disposizioni relative ai punti di ricarica e all'indicatore d'intelligenza, numerose

delegazioni temono che l'introduzione di obblighi chiari possa essere prematura o creare costi

eccessivi.

4. In generale le delegazioni hanno sostenuto la proposta della Commissione e hanno sottoposto

varie richieste di modifica durante l'esame particolareggiato degli articoli. Per migliorare il

testo e trovare un compromesso accettabile, la presidenza ha apportato varie modifiche al

testo. Le modifiche più importanti sono tese a:

- migliorare e ridefinire le disposizioni relative al contenuto delle strategie di

ristrutturazione a lungo termine e al finanziamento (articoli 2 bis e 10);

- diminuire il numero di punti di ricarica ad almeno uno per gli edifici non residenziali.

Per quanto riguarda il pre-cablaggio solo un posto auto su tre deve essere precablato per

i punti di ricarica elettrica negli edifici non residenziali mentre il pre-cablaggio è un

requisito generale degli edifici residenziali. Sono state inoltre introdotte nel testo

(articolo 8, paragrafi 2 e 3) ulteriori condizioni per l'applicazione di tali obblighi;

- rendere volontario e più concreto il futuro sistema sull'indicatore d'intelligenza (articolo

8, paragrafo 6 e allegato I bis);

- stabilire un'unica soglia di 70 kW per l'ispezione degli impianti di riscaldamento e di

condizionamento d'aria e reintrodurre alternative alle ispezioni (articoli 14 e 15);

10288/17 fra/ELE/am 3 DGE 2B IT

- sopprimere la detrazione dell'energia rinnovabile prodotta non in loco dall'energia

primaria netta dell'edificio e consentire solo i fattori di energia primaria definiti dagli

Stati membri per tener conto dell'energia rinnovabile prodotta non in loco (allegato I).

5. Nella riunione del 14 maggio il Coreper ha esaminato l'ultimo compromesso della presidenza

e, alla luce delle osservazioni di alcune delegazioni, ha convenuto ulteriori modifiche al testo.

In tale occasione, LU ha dichiarato di non poter appoggiare l'articolo 8 sull'elettromobilità.

Il testo di compromesso riportato in allegato è trasmesso al Consiglio al fine di raggiungere

un accordo su un orientamento generale.

Tale orientamento generale definirebbe la posizione provvisoria del Consiglio su tale proposta

e costituirebbe la base dei preparativi per i negoziati con il Parlamento europeo.

Le modifiche rispetto al documento precedente (doc. 9988/17) sono riportate in grassetto

sottolineato. I considerando sono stati adattati per riflettere le modifiche apportate alle

disposizioni sostanziali.

In questa fase della procedura, la Commissione riserva la sua posizione sull'intera proposta di

compromesso. DK ha formulato una riserva d'esame parlamentare. Tutte le delegazioni hanno

formulato una riserva d'esame sul testo.

6. La commissione ITRE del Parlamento europeo ha nominato Bendt Bendtsen relatore e

dovrebbe adottare il suo parere nel novembre 2017. Il Comitato economico e sociale europeo

ha fornito il suo parere il 26 aprile 2017, mentre il Comitato delle regioni dovrebbe fornirlo il

13 luglio 2017.

7. Si invita il Consiglio a confermare il suo accordo sull'orientamento generale che figura

nell'allegato.

10288/17 fra/ELE/am 4 DGE 2B IT

2016/0381 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1 GU C […] del […], p. […]. 2 GU C […] del […], p. […].

10288/17 fra/ELE/am 5 DGE 2B IT

(1) L'Unione è determinata nell'impegno per un sistema energetico sostenibile, competitivo,

sicuro e decarbonizzato. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per

il 2030 fissano ambiziosi impegni unionali per ridurre ancora le emissioni di gas a effetto

serra (di almeno il 40% entro il 2030 rispetto al 1990), per aumentare la quota di consumo di

energia da fonti rinnovabili (di almeno il 27%) e realizzare un risparmio energetico pari ad

almeno il 27%, riesaminando tale livello tenendo presente un livello unionale del 30%1 e per

migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Europa.

(2) Per raggiungere questi obiettivi il riesame 2016 della normativa sull'efficienza energetica

combina: i) la nuova valutazione dell'obiettivo di efficienza energetica unionale per il 2030

chiesta dal Consiglio europeo nel 2014; ii) il riesame degli articoli fondamentali della

direttiva sull'efficienza energetica e della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia;

iii) l'ampliamento dell'ambiente dei finanziamenti, tra cui i Fondi strutturali e di

investimento europei e il Fondo europeo per gli investimenti strategici, destinati a migliorare

le condizioni di mercato degli investimenti nell'efficienza energetica.

(3) L'articolo 19 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2 prescrive

alla Commissione di procedere a una revisione della direttiva stessa entro il 1º gennaio 2017

alla luce dell'esperienza acquisita e dei progressi compiuti nel corso della sua applicazione e,

se necessario, presentare proposte.

(4) Per preparare la revisione, la Commissione ha preso una serie di iniziative per raccogliere

dati sulle modalità di attuazione della direttiva 2010/31/UE negli Stati membri, mettendone

in evidenza i punti di forza e le carenze.

1 Doc. EUCO 169/14, CO EUR 13, CONCL 5, Bruxelles, 24 ottobre 2014. 2 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla

prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

10288/17 fra/ELE/am 6 DGE 2B IT

(5) Dalla revisione e dalla valutazione d'impatto risulta necessaria una serie di modifiche per

rafforzare le disposizioni vigenti della direttiva 2010/31/UE e semplificare taluni aspetti.

(6) L'Unione si è impegnata a elaborare un sistema dell'energia sicuro, competitivo e

decarbonizzato entro il 20501. Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri e gli

investitori devono dotarsi di misure tese a raggiungere l'obiettivo di lungo termine relativo

alle emissioni di gas a effetto serra e a decarbonizzare il parco immobiliare entro il 2050. A

tale fine gli Stati membri dovrebbero individuare tappe intermedie indicative a medio (2030)

e a lungo termine (2050).

(7) Le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste nella direttiva

2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2 dovrebbero essere spostate nella

direttiva 2010/31/UE nella quale si inseriscono con maggiore coerenza. Gli Stati membri

possono ricorrere alle strategie di ristrutturazione a lungo termine per far fronte ai rischi

connessi all'intensa attività sismica che minacciano le ristrutturazioni destinate a migliorare

l'efficienza energetica e il ciclo di vita degli edifici.

(8) I programmi del mercato unico digitale e dell'Unione dell'energia dovrebbero essere allineati

e servire obiettivi comuni. La digitalizzazione sta cambiando rapidamente il panorama

energetico, dall'integrazione delle energie rinnovabili alle reti intelligenti e agli edifici

intelligenti-pronti. Per digitalizzare il settore edilizio occorre predisporre incentivi mirati per

sistemi intelligenti-pronti e soluzioni digitali.

1 Comunicazione della Commissione - Tabella di marcia per l'energia 2050 (COM(2011) 885

final). 2 Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012,

sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

10288/17 fra/ELE/am 7 DGE 2B IT

(9) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, è opportuno

attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto concerne il sistema

comune dell'Unione europea per valutare l'idoneità alle tecnologie intelligenti degli edifici.

Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE)

n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'indicatore d'intelligenza dovrebbe

misurare la capacità degli edifici di usare le TIC e i sistemi elettronici per ottimizzare il

funzionamento e interagire con la rete. L'indicatore d'intelligenza sensibilizzerà i proprietari

e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei

sistemi tecnici per l'edilizia e rassicurerà l'occupante circa i risparmi reali di queste nuove

funzionalità. L'utilizzo del sistema per valutare l'idoneità alle tecnologie intelligenti degli

edifici dovrebbe essere volontario per gli Stati membri.

(9 bis) Al fine di garantire la coerenza con l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del

13 aprile 2016, le disposizioni relative al potere di adottare atti conformemente all'articolo

290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbero essere modificate. È di

particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate

consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo

interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire

una partecipazione paritaria alla preparazione di atti delegati, il Parlamento europeo e il

Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i

loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della

Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(10) L'innovazione e le nuove tecnologie permettono inoltre agli edifici di sostenere la

decarbonizzazione generale dell'economia; ad esempio, gli immobili possono stimolare lo

sviluppo delle infrastrutture necessarie alla ricarica intelligente dei veicoli elettrici e fornire

anche agli Stati membri, a loro scelta, una base per usare le batterie delle auto come fonte

di energia. [...]

10288/17 fra/ELE/am 8 DGE 2B IT

(10 bis) Unitamente ad una quota maggiore di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, i

veicoli elettrici producono minori emissioni di carbonio e una migliore qualità dell'aria.

I veicoli elettrici costituiscono una componente fondamentale della transizione verso

un'energia pulita basata su misure di efficienza energetica, combustibili alternativi, energie

rinnovabili e soluzioni innovative di gestione della flessibilità energetica. I regolamenti

edilizi possono essere efficacemente incentivati mediante l'introduzione di requisiti mirati a

sostegno della realizzazione dell'infrastruttura di ricarica nei posti auto degli edifici

residenziali e non residenziali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre [...] prevedere misure

volte a semplificare l'installazione di punti di ricarica al fine di ovviare agli ostacoli quali

la frammentazione degli incentivi e le complicazioni amministrative che i singoli proprietari

incontrano quando tentano di installare un punto di ricarica nel loro posto auto.

(10 ter) Un'infrastruttura prontamente disponibile diminuirà i costi di installazione dei punti di

ricarica per i singoli proprietari di appartamenti e assicurerà che gli utenti di veicoli elettrici

abbiano accesso ai punti di ricarica. La fissazione di requisiti a livello dell'UE per la

predisposizione dei posti auto e l'installazione di punti di ricarica è un modo efficace per

promuovere i veicoli elettrici in un prossimo futuro consentendo nel contempo ulteriori

sviluppi a costi ridotti nel medio e lungo termine.

(10 quater) Tuttavia, alcune zone geografiche con particolari vulnerabilità possono incontrare

difficoltà specifiche nell'applicazione di tali requisiti. Questo potrebbe riguardare le regioni

ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, per via della loro grande distanza,

dell'insularità, della superficie ridotta, della topografia e del clima difficili nonché i

microsistemi isolati, la cui rete elettrica potrebbe richiedere un'evoluzione per affrontare

un'ulteriore elettrificazione dei trasporti locali, ma solo in via ipotetica. In altre regioni e

sistemi simili, l'elettrificazione dei trasporti può costituire uno strumento efficace per

affrontare i problemi della qualità dell'aria o della sicurezza di approvvigionamento cui

spesso sono esposti tali regioni e sistemi. Qualora sorgano le difficoltà summenzionate, gli

Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non applicare [...] i requisiti in materia

di elettromobilità. [...]

10288/17 fra/ELE/am 9 DGE 2B IT

(11) La valutazione d'impatto ha individuato due insiemi di disposizioni, i cui obiettivi possono

essere raggiunti in modo più efficiente rispetto alla situazione attuale. In primo luogo,

l'obbligo di effettuare lo studio di fattibilità su sistemi alternativi ad alta efficienza prima

d'iniziare i lavori di costruzione diventa un onere inutile. In secondo luogo, le disposizioni

relative alle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria sono

risultate insufficienti a garantire efficacemente le prestazioni energetiche, iniziali e

successive, di tali sistemi tecnici. Perfino soluzioni tecniche a basso costo, ammortizzabili in

tempi molto brevi, quali il bilanciamento idraulico dell'impianto di riscaldamento e

l'installazione/sostituzione delle valvole termostatiche, non sono sufficientemente prese in

considerazione oggi. Le disposizioni relative alle ispezioni sono modificate per assicurare

migliori risultati. Questi emendamenti pongono l'accento sulle ispezioni degli impianti

di riscaldamento centralizzato e di condizionamento d'aria, ad esclusione dei piccoli

impianti di riscaldamento quali i radiatori elettrici e le stufe a legna.

(12) Specialmente nei grandi impianti, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei

sistemi tecnici hanno dimostrato di sostituire efficacemente le ispezioni. L'installazione di

tali apparecchiature dovrebbe essere considerata l'alternativa economicamente più efficace

alle ispezioni nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di

dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni. Per le

apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle

prestazioni del sistema sosterrà la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i

sistemi tecnici per l'edilizia.

(12 bis) L'attuazione dei regimi di ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e di

condizionamento d'aria ai sensi della direttiva 2010/31/UE ha implicato un considerevole

investimento amministrativo da parte degli Stati membri e del settore privato, in particolare

la formazione e l'accreditamento di esperti, la garanzia e il controllo della qualità, nonché il

costo delle ispezioni. Per gli Stati membri che hanno adottato le misure necessarie per

prescrivere ispezioni periodiche e che hanno attuato regimi di ispezione efficaci può

risultare opportuno continuare a operare tali regimi, anche per gli impianti di riscaldamento

e di condizionamento d'aria dalle dimensioni più contenute. In tali casi, non è necessario

che gli Stati membri notifichino tali requisiti più rigorosi alla Commissione.

10288/17 fra/ELE/am 10 DGE 2B IT

(13) Per sfruttare al meglio le misure finanziarie relative all'efficienza energetica nella

ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle alla qualità dei lavori di

ristrutturazione. Tali misure dovrebbero pertanto essere ancorate alla prestazione

dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione e al livello di

certificazione o di qualifica dell'installatore oppure al miglioramento ottenuto grazie alla

ristrutturazione, che dovrebbe essere valutata confrontando gli attestati di prestazione

energetica prima e dopo la ristrutturazione, o con un altro metodo trasparente e

proporzionato.

(14) [soppresso]

(15) Gli attuali sistemi indipendenti di controllo degli attestati di prestazione energetica possono

essere usati per verificare la conformità e dovrebbero essere rafforzati per garantire che gli

attestati stessi siano di qualità. Se gli attuali sistemi indipendenti di controllo degli attestati

di prestazione energetica sono completati da una banca dati, andando oltre ai requisiti della

presente direttiva, possono essere usati per verificare la conformità e per produrre statistiche

sui parchi immobiliari regionali/nazionali; occorrono dati di qualità sul parco immobiliare,

che possono essere prodotti in parte dalle banche dati per gli attestati di prestazione

energetica la cui costituzione e gestione è in corso in quasi tutti gli Stati membri.

(16) Per raggiungere gli obiettivi della politica di efficienza energetica degli edifici, è necessario

migliorare la trasparenza degli attestati provvedendo alla definizione e all'applicazione

coerente di tutti i parametri di calcolo necessari, sia per la certificazione che per i requisiti

minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure volte a

garantire, per esempio, che sia documentata la prestazione dei sistemi tecnici per l'edilizia

utilizzati per il riscaldamento degli ambienti, il condizionamento dell'aria o il riscaldamento

dell'acqua installati, sostituiti o aggiornati, ai fini del controllo delle attestazioni e della

conformità.

10288/17 fra/ELE/am 11 DGE 2B IT

(17) La raccomandazione (UE) 2016/1318 della Commissione, del 29 luglio 2016, sugli edifici a

energia quasi zero illustra in che modo l'attuazione della direttiva potrebbe assicurare la

trasformazione del parco immobiliare e contemporaneamente il passaggio ad un

approvvigionamento energetico più sostenibile, che promuove anche la strategia di

riscaldamento e raffreddamento1. A garanzia di un'adeguata attuazione, il quadro generale di

calcolo del rendimento energetico degli edifici dovrebbe essere aggiornato in base ai lavori

del Comitato europeo di normazione (CEN), in forza del mandato M/480 conferito dalla

Commissione europea.

(18) Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero impedire agli Stati membri di fissare

requisiti di prestazione energetica più ambiziosi per gli edifici e gli elementi edilizi, salva la

compatibilità con la normativa unionale. È coerente con gli obiettivi della presente direttiva

e della direttiva 2012/27/CE che in talune circostanze, e a patto di non costituire un ostacolo

ingiustificato al mercato, tali requisiti possano limitare l'installazione o l'uso di prodotti

soggetti ad altra normativa unionale armonizzata applicabile.

(19) Gli obiettivi della presente direttiva, ossia ridurre il consumo di energia necessaria a

soddisfare il fabbisogno energetico associato all'uso normale degli immobili, non possono

essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri; essi possono essere conseguiti

meglio a livello di Unione, a garanzia di una comunanza coerente di obiettivi,

comprensione, e impulso politico. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si

limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di

proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

1 COM(2016) 51 final.

10288/17 fra/ELE/am 12 DGE 2B IT

(20) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati

membri e della Commissione sui documenti esplicativi1, gli Stati membri si sono impegnati

ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o

più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le

parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la

presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(21) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2010/31/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

1 GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

10288/17 fra/ELE/am 13 DGE 2B IT

Articolo 1

La direttiva 2010/31/UE è così modificata:

1) nell'articolo 2, il punto 3) è sostituito dal seguente:

"3. "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità

immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione,

la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione incorporata, l'automazione

e il controllo dell'edificio, la produzione di energia elettrica in loco o una combinazione di

tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;";

1 bis) all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 15 bis e 15 ter e 20:

"15 bis. "impianto di riscaldamento" : complesso dei componenti necessari per un impianto

di trattamento dell'aria interna che permette di alzare la temperatura;";

"15 ter. "generatore di calore", la parte di un impianto di riscaldamento che genera calore

utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:

a) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;

b) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a

resistenza elettrica;

c) la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da

fonti di calore sotterranee avvalendosi di una pompa di calore;";

20. "microsistema isolato": ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nel 1996,

ove non esista alcun collegamento con altri sistemi;

10288/17 fra/ELE/am 14 DGE 2B IT

2) dopo l'articolo 2, è inserito l'articolo 2 bis "Strategia di ristrutturazione a lungo termine":

"Articolo 2 bis

1. Gli Stati membri stabiliscono una strategia a lungo termine per mobilitare

investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non

residenziali, sia pubblici che privati. Tale strategia comprende:

a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su

campionamenti statistici e la prevista percentuale di edifici ristrutturati nel

2020;

b) l'individuazione di approcci alle ristrutturazioni efficaci in termini di costi,

pertinenti al tipo di edificio e alla zona climatica;

c) politiche e misure volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed

efficaci in termini di costi, comprese profonde ristrutturazioni per fasi;

d) una prospettiva rivolta al futuro per guidare le decisioni di investimento dei

singoli individui, del settore dell'edilizia e delle istituzioni finanziarie;

e) una stima fondata su prove del risparmio energetico atteso, nonché dei

benefici in senso lato.

10288/17 fra/ELE/am 15 DGE 2B IT

2. Nella strategia di ristrutturazione a lungo termine gli Stati membri stabiliscono una

tabella di marcia con misure tese a garantire un parco immobiliare nazionale

decarbonizzato e ad alta efficienza energetica, in vista dell'obiettivo di lungo termine

per il 2050 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'UE dell'80-95% rispetto al

1990. La tabella di marcia include tappe indicative per il 2030 e il 2050.

La strategia di ristrutturazione a lungo termine tiene inoltre conto della necessità di

alleviare la povertà energetica, conformemente ai criteri definiti dagli Stati membri.1

3. Per orientare le decisioni di investimento di cui al paragrafo 1, lettera d), gli Stati

membri valutano l'istituzione di meccanismi per:

a) aggregare i progetti, in modo da agevolare gli investitori nel

finanziamento delle ristrutturazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c);

b) ridurre il rischio percepito delle operazioni di efficienza energetica per

gli investitori e il settore privato; e

c) usare i fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o

reagire a specifici fallimenti del mercato.

4. Gli Stati membri possono ricorrere alle loro strategie di ristrutturazione a

lungo termine per far fronte ai rischi connessi all'intensa attività sismica che

minacciano le ristrutturazioni destinate a migliorare l'efficienza energetica e il

ciclo di vita degli edifici.";

3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

1 Fatto salvo l'esito delle discussioni sulla direttiva [XXXX] relativa a norme comuni per il

mercato interno dell'energia elettrica, potrebbe essere aggiunto un rinvio all'articolo 29 di tale direttiva. Inoltre, i considerando 40 o 41 di tale direttiva dovrebbero essere completati in modo da chiarire che la politica energetica è considerata un potenziale contributo alla riduzione della povertà energetica in generale, e non la sua causa.

10288/17 fra/ELE/am 16 DGE 2B IT

"Articolo 6

Edifici di nuova costruzione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli edifici di nuova costruzione

soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all'articolo 4";

4) all'articolo 7, il quinto comma è soppresso;

5) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione e quelli

sottoposti a ristrutturazioni importanti, a condizione che dispongano di più di dieci posti

auto e che l'edificio e il parcheggio siano di proprietà della stessa entità, gli Stati

membri provvedono affinché:

a) se il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni

importanti, le misure di ristrutturazione riguardano il parcheggio o le infrastrutture

elettriche dell'edificio; o

b) se il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le

misure di ristrutturazione riguardano il parcheggio,

sia installato almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE sulla

realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi1 in grado di azionare e

arrestare la ricarica in funzione dei segnali di prezzo, unitamente a infrastrutture di

canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per consentire in una fase successiva

di installare punti di ricarica per veicoli elettrici almeno in un posto auto su tre.

1 GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.

10288/17 fra/ELE/am 17 DGE 2B IT

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1º gennaio

2023, sulla possibilità della politica immobiliare europea di contribuire alla promozione

della mobilità elettrica e proporre misure se del caso.

Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al

primo comma agli edifici di proprietà di piccole e medie imprese, e da esse occupati, ai

sensi del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,

del 6 maggio 2003.

3. Per quanto riguarda gli edifici residenziali di nuova costruzione e quelli sottoposti a

ristrutturazioni importanti, a condizione che dispongano di più di dieci posti auto, gli

Stati membri provvedono affinché:

a) se il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni

importanti, le misure di ristrutturazione riguardano il parcheggio o le infrastrutture

elettriche dell'edificio; o

b) se il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le

misure di ristrutturazione riguardano il parcheggio,

siano installate infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per

consentire in una fase successiva di installare i punti di ricarica per i veicoli elettrici in

ogni posto auto.

3 bis. I paragrafi 2 e 3 non si applicano agli edifici per i quali sono state presentate

domande di licenza edilizia o domande equivalenti prima o entro un anno dalla data di

cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva.

3 ter. Gli Stati membri prevedono [...] misure volte a semplificare l'installazione di

punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti, fatta salva

la legislazione degli Stati membri in materia di proprietà e di locazione.

10288/17 fra/ELE/am 18 DGE 2B IT

4. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o non applicare i requisiti di cui ai

paragrafi 2 e 3 agli edifici pubblici che sono già disciplinati dalla direttiva 2014/94/UE

e agli edifici ubicati in microsistemi isolati di energia o in regioni ultraperiferiche

ai sensi dell'articolo 349 del TFUE qualora ciò comportasse problemi sostanziali

per il funzionamento del sistema locale di energia e compromettesse la stabilità

della rete locale.

4 bis. Per gli edifici esistenti, gli Stati membri possono decidere di non applicare o non

fissare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3, se il costo delle installazioni di ricarica e di

canalizzazione supera il 5% del costo totale delle ristrutturazioni importanti.

[...]

c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

"5. Gli Stati membri provvedono affinché quando un sistema tecnico per l'edilizia

utilizzato per il riscaldamento degli ambienti, il condizionamento dell'aria o il

riscaldamento dell'acqua è installato, sostituito o migliorato, salvo che ciò non incida

sulla sua prestazione energetica, la nuova prestazione del sistema o della parte

modificata sia documentata e trasmessa al proprietario dell'edificio, in modo che sia

disponibile e possa essere utilizzata per la verifica di conformità ai requisiti minimi di

cui al paragrafo 1 e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. Fatto salvo

l'articolo 12, gli Stati membri decidono se richiedere o meno il rilascio di un nuovo

certificato di prestazione energetica.

10288/17 fra/ELE/am 19 DGE 2B IT

6. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione, in consultazione con i settori interessati,

adotta un sistema comune volontario a livello di Unione europea per valutare l'idoneità

alle tecnologie intelligenti degli edifici. Tale sistema includerà la definizione di un

indicatore di idoneità alle tecnologie intelligenti, definirà una metodologia per

calcolarlo e fornirà un contributo tecnico sulle modalità per la sua efficace applicazione

a livello nazionale, in linea con l'allegato I bis. Tale misura è adottata secondo la

procedura d'esame di cui all'articolo 26. Gli Stati membri possono riconoscere o

avvalersi di tale sistema adattandolo alle circostanze nazionali. Il sistema per valutare

l'idoneità alle tecnologie intelligenti di un edificio è volontario sia per i proprietari

dell'edificio che per gli Stati membri. ";

6) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare

l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici:

a) alla prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la

ristrutturazione. In tale caso l'apparecchiatura o il materiale utilizzato per la

ristrutturazione deve essere installato da un installatore con il pertinente livello di

certificazione o qualificazione; o

b) al miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione confrontando gli attestati di

prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione; o

c) ai risultati di un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il

miglioramento della prestazione energetica.";

b) è inserito il seguente paragrafo 6 bis:

"6 bis. Se gli Stati membri predispongono una banca dati per gli attestati di prestazione

energetica, i dati aggregati e resi anonimi conformemente ai requisiti dell'UE e nazionali

sulla protezione dei dati sono resi disponibili su richiesta, per finalità statistiche e di

ricerca, almeno alle pubbliche autorità.";

10288/17 fra/ELE/am 20 DGE 2B IT

7) l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione

periodica delle parti accessibili degli impianti con una potenza nominale utile per il

riscaldamento di ambienti superiore a 70 kW, quali il generatore di calore, il sistema di

controllo e la pompa o le pompe di circolazione utilizzati per il riscaldamento degli

edifici. Tale ispezione include una valutazione del rendimento del generatore di calore e

del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del

dimensionamento del generatore di calore non dev'essere ripetuta se nel frattempo non

sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo

al fabbisogno termico dell'edificio.

Gli Stati membri che mantengono requisiti più rigorosi ai sensi dell'articolo 1,

paragrafo 3, sono esentati dall'obbligo di notificarli alla Commissione.";

b) i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

"2 bis. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono optare per l'adozione di

misure atte ad assicurare che sia fornita agli utenti un'adeguata consulenza in merito alla

sostituzione dei generatori di calore, ad altre modifiche dell'impianto di riscaldamento e

a soluzioni alternative al fine di valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento del

generatore di calore. L'impatto globale di tale approccio deve essere equivalente a

quello derivante dalle misure adottate a norma del paragrafo 1.

2. In alternativa al paragrafo 1 per gli edifici non residenziali, gli Stati membri possono

fissare requisiti affinché siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti

sistemi sono in grado di:

a) monitorare, analizzare e consentire continuamente l'adeguamento dell'uso

dell'energia;

10288/17 fra/ELE/am 21 DGE 2B IT

b) confrontare l'efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite

d'efficienza dei sistemi tecnici per l'edilizia e informare il responsabile

delle strutture o della gestione tecnica dell'edificio delle opportunità di

miglioramento in termini di efficienza energetica;

c) consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l'edilizia connessi e

altre apparecchiature connesse interne all'edificio, nonché essere

interoperabili con i sistemi tecnici per l'edilizia indipendentemente dai

vari tipi di tecnologie proprietarie e dai diversi dispositivi e fabbricanti.

3. In alternativa al paragrafo 1 per gli edifici residenziali, gli Stati membri possono

fissare requisiti affinché siano attrezzati con:

a) un monitoraggio elettronico continuo che misura l'efficienza dei sistemi e

informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi e della

necessità di manutenzione;

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione,

distribuzione e del consumo ottimali dell'energia.";

8) l'articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione

periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria di potenza

nominale utile cumulativa superiore a 70 kW. L'ispezione include una valutazione del

rendimento del condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al

fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non

dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto

di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.

Gli Stati membri che mantengono requisiti più rigorosi ai sensi dell'articolo 1,

paragrafo 3, sono esentati dall'obbligo di notificarli alla Commissione.";

10288/17 fra/ELE/am 22 DGE 2B IT

b) i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

"2 bis. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono optare per l'adozione di

misure atte ad assicurare che sia fornita agli utenti una consulenza in merito alla

sostituzione degli impianti di condizionamento d'aria, ad altre modifiche dell'impianto

di condizionamento d'aria e a soluzioni alternative al fine di valutare l'efficienza e il

corretto dimensionamento dell'impianto di condizionamento d'aria. L'impatto globale di

tale approccio deve essere equivalente a quello derivante dalle disposizioni di cui al

paragrafo 1.

2. In alternativa al paragrafo 1 per gli edifici non residenziali, gli Stati membri possono

fissare requisiti affinché siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti

sistemi sono in grado di:

a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso dell'energia;

b) confrontare l'efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite

d'efficienza dei sistemi tecnici per l'edilizia e informare il

responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell'edificio delle

opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica;

c) consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l'edilizia

connessi e altre apparecchiature connesse interne all'edificio, nonché

essere interoperabili con i sistemi tecnici per l'edilizia

indipendentemente dai vari tipi di tecnologie proprietarie e dai diversi

dispositivi e fabbricanti.

3. In alternativa al paragrafo 1 per gli edifici residenziali, gli Stati membri possono

fissare requisiti affinché siano attrezzati con:

a) un monitoraggio elettronico continuo che misura l'efficienza dei

sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali

significativi e della necessità di manutenzione;

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione,

distribuzione e del consumo ottimali dell'energia.";

10288/17 fra/ELE/am 23 DGE 2B IT

9) all'articolo 19, l'anno "2017" è sostituito dall'anno "2028" ed è aggiunta la seguente frase:

Nell'ambito di tale revisione la Commissione esamina il ruolo degli approcci di distretto o

di vicinato nella politica immobiliare europea, ad esempio nel contesto dei sistemi di

ristrutturazione globale che si applicano a vari edifici in un ambito spaziale anziché a un

singolo edificio";

10) all'articolo 20, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici

informazioni sugli attestati di prestazione energetica, le loro finalità e i loro obiettivi,

sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo

economicamente conveniente e all'occorrenza sugli strumenti finanziari disponibili per

migliorare la prestazione energetica degli edifici.";

11) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 5 e 22 è conferito alla Commissione

alle condizioni previste dal presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 5 e 22 è conferito alla Commissione per

un periodo di cinque anni a decorrere da XXX [inserire la data dell'entrata in vigore della

direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi

prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata

per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si

oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

10288/17 fra/ELE/am 24 DGE 2B IT

3. La delega di potere di cui agli articoli 5 e 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal

Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi

specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione

della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi

specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da

ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale

"Legiferare meglio" del 13 aprile 20161.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al

Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 5 e 22 entra in vigore solo se né il Parlamento

europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui

esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento

europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare

obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del

Consiglio.";

12) gli articoli 24 e 25 sono soppressi;

12 bis) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

1 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

10288/17 fra/ELE/am 25 DGE 2B IT

"Articolo 26

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del

regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del

regolamento (UE) n. 182/2011.";

13) gli allegati sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Salvo l'ultimo comma, le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza

energetica1 sono soppresse.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il XXXX [inserire

la data [ ] 24 mesi successiva alla data di entrata in vigore]. Essi comunicano

immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla

presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione

ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

1 GU L 315 del 14.11.2012, pag. 13.

10288/17 fra/ELE/am 26 DGE 2B IT

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di

diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

10288/17 fra/ELE/am 27 ALLEGATO DGE 2B IT

ALLEGATO

ALLEGATO

Gli allegati della direttiva sono così modificati:

1. l'allegato I è così modificato:

c) il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prestazione energetica di un edificio è determinata sulla base del consumo di

energia calcolato o effettivo e riflette l'uso normale di energia dell'edificio per

riscaldamento, rinfrescamento, produzione di acqua calda per uso domestico,

ventilazione e illuminazione incorporata (soprattutto nel settore non residenziale).

La prestazione energetica di un edificio è espressa in kWh/(m².y) da un indicatore

numerico del consumo di energia primaria, ai fini della certificazione della prestazione

energetica e della conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica. Il metodo per

la sua determinazione è trasparente e aperto all'innovazione.

Gli Stati membri descrivono il metodo nazionale di calcolo secondo gli allegati

nazionali delle norme generali1 elaborate nell'ambito del mandato M/480 conferito dalla

Commissione europea al Comitato europeo di normazione (CEN). Ciò non costituisce

un obbligo di conformarsi a tali norme. La descrizione dei metodi nazionali di calcolo è

volontaria negli allegati nazionali delle altre norme2. ";

1 ISO/EN 52000-1, 52003-1, 52010-1, 52016-1 e 52018-1. 2 EN 12098-1, EN 12098-3, EN 12098-5, EN 12831-1, EN 12831-3, EN 15232-1, EN 15316-

1 , EN 15316-2, EN 15316-3, EN 15316-4-1, EN 15316-4-2 , EN 15316-4-3 , EN 15316-4-4, EN 15316-4-5, EN 15316-5, EN 15378-1, EN 15378-3, EN 15459-1, EN 15500-1, EN 16798-3, EN 16798-5-1, EN 16798-5-2, EN 16798-7, EN 16798-9, EN 16798-13, EN 16798-15, EN 16798-17, EN 16946-1, EN 16947-1, EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2, EN ISO 10211, EN ISO 12631, EN ISO 13370, EN ISO 13786, EN ISO 13789, EN ISO 14683 e EN ISO 6946, ISO/EN 52017-1 e ISO/EN 52022-1.

10288/17 fra/ELE/am 28 ALLEGATO DGE 2B IT

d) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli

ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico e adeguata ventilazione è

calcolato in modo da assicurare livelli minimi di salute e comfort definiti dagli Stati

membri.

Il calcolo dell'energia primaria poggia su fattori di energia primaria o di ponderazione

per vettore energetico, che possono basarsi su medie ponderate annuali nazionali,

regionali o locali o su informazioni più specifiche messe a disposizione per singoli

sistemi a distanza.

I fattori di energia primaria o di ponderazione sono definiti dagli Stati membri. Tengono

conto dell'energia rinnovabile per quanto concerne l'energia fornita dal vettore

energetico.

3. Per esprimere la prestazione energetica di un edificio, gli Stati membri possono

scegliere di definire indicatori numerici supplementari dell'uso totale di energia

primaria rinnovabile e non rinnovabile e di emissione di gas a effetto serra

prodotto in kg di equivalente CO2 per m2 per anno.";

e) al punto 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"4. Si deve tener conto dell'influenza positiva dei seguenti aspetti:";

10288/17 fra/ELE/am 29 ALLEGATO DGE 2B IT

2. l'allegato II è così modificato:

f) Al punto 1, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

"1. Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per l'attuazione del

sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale, tra tutti gli attestati di

prestazione energetica rilasciati nel corso di un anno, quelli da sottoporre a verifica.

Il campione è di dimensioni sufficienti ad assicurare risultati statisticamente

significativi in termini di conformità.";

g) è aggiunto il seguente punto 3:

"3. Le informazioni in una banca dati sono inserite in modo da consentire alle autorità

nazionali di identificare l'originatore dell'inserzione a fini di monitoraggio e verifica.".

3. è aggiunto il seguente allegato I bis:

"Allegato I bis

Quadro generale comune per la valutazione dell'idoneità alle tecnologie intelligenti degli edifici

1. L'indicatore dell'idoneità alle tecnologie intelligenti, vale a dire un indicatore che

caratterizza le capacità degli edifici per quanto concerne il funzionamento, il

monitoraggio e la gestione, l'interazione con gli occupanti, la gestione della domanda e

l'interoperabilità dei sistemi di automazione e controllo e dei sistemi tecnici per

l'edilizia, fornisce informazioni sintetiche e significative ai potenziali proprietari e

locatari.

10288/17 fra/ELE/am 30 ALLEGATO DGE 2B IT

2. La metodologia per la determinazione dell'indicatore dell'idoneità alle tecnologie

intelligenti ne consente un calcolo efficace in termini di costi, affidabile, semplice e

basato il più possibile sui dati già disponibili. La metodologia garantisce la neutralità

tecnologica e del fornitore, tiene conto delle norme europee, in particolare in materia

di interoperabilità, ed è conforme alle norme europee e nazionali in materia di

riservatezza e protezione dei dati.

3. Le modalità per l'attuazione efficace del sistema non hanno un impatto negativo sui

regimi nazionali di certificazione della prestazione energetica esistenti e si basano

sulle iniziative correlate a livello nazionale.".